Art. 26.
Disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici

  1. Al comma 3 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n.  351,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge (( 23 novembre
2001  )),  n.  410,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: «Le
medesime  agevolazioni  di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono estese ai conduttori delle
unita'  ad  uso  residenziale  trasferite alle societa' costituite ai
sensi del comma 1 dell'articolo 2.».
  2.  Dopo  il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge (( 23
novembre 2001 )), n. 410, e' inserito il seguente:
  «3-bis.  E'  riconosciuto  in  favore  dei  conduttori delle unita'
immobiliari  ad  uso  diverso  da  quello  residenziale il diritto di
opzione  per  l'acquisto  in forma individuale, al prezzo determinato
secondo  quanto  disposto  dal comma 7. Le modalita' di esercizio del
diritto  di  opzione  sono  determinate con i decreti di cui al comma
1.».
((     2-bis.   Nel   comma   4  dell'articolo  3  del  decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23  novembre  2001,  n.  410, dopo il secondo periodo, e' inserito il
seguente:  «Nei  casi  previsti  dai  primi  due periodi del presente
comma,  qualora  l'originario  contratto  di  locazione non sia stato
formalmente  rinnovato  ma  ricorrano comunque le condizioni previste
dal  primo periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione
per  un  periodo  di  nove  anni  decorre  dalla  data, successiva al
trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa' di cui al comma 1
dell'articolo  2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se
fosse stato rinnovato. ))
((     3.   Al   primo  periodo  del  comma  5  dell'articolo  3  del
decreto-legge   25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole:
«ad  uso  residenziale»,  sono  inserite le seguenti: «, delle unita'
immobiliari  ad  uso diverso da quello residenziale nonche' in favore
degli affittuari dei terreni». ))
  4.  Alla  fine  del  comma  8 dell'articolo 3, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge ((
23 novembre 2001 )), n. 410, sono aggiunte le seguenti parole: «Per i
medesimi   immobili   e'  concesso,  in  favore  dei  conduttori  che
acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano almeno il 50
per  cento,  ma  meno  dell'80  per  cento  delle unita' residenziali
complessive  dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento
del  prezzo  di  cui al primo periodo fino a un massimo (( dell'8 per
cento  )).  La modalita' di applicazione degli abbattimenti di prezzo
sono determinate con i decreti di cui al comma 1.».
  5. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n.  351,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge (( 23 novembre
2001  )),  n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che
si  trovano  in  stato  di  degrado  e  per  i  quali  sono necessari
interventi  di  restauro  e  di  risanamento  conservativo, ovvero di
ristrutturazione edilizia.».
  6.   All'articolo  3,  comma  13,  primo  e  secondo  periodo,  del
decreto-legge   25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse
le  seguenti  parole:  «Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli
enti previdenziali, di concerto con l'».
  7. Al primo periodo del comma 14 dell'articolo 3, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
((  23  novembre  2001,  ))  n. 410, dopo la parola: «immobili», sono
aggiunte le seguenti: «ad uso residenziale non di pregio ai sensi del
comma 13».
  8.  Dopo il comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge (( 23
novembre 2001, )) n. 410, e' aggiunto il seguente:
  «17-bis.  Il  medesimo divieto di cui al terzo periodo del comma 17
non   si  applica  agli  enti  pubblici  territoriali  che  intendono
acquistare  unita' immobiliari residenziali poste in vendita ai sensi
dell'articolo  3  che  risultano  libere  ovvero per le quali non sia
stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si
trovano  nelle  condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai
fini dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti soggetti.
Ai  fini  dell'acquisto  di  immobili  di  cui  ((  al )) comma 1, le
regioni,  i  comuni  e  gli  altri enti pubblici territoriali possono
costituire  societa'  per  azioni,  anche  con  la  partecipazione di
azionisti   privati   individuati   tramite   procedura  di  evidenza
pubblica.».
  9. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n.  351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n.  410,  sono  soppresse  le parole: «Le unita' immobiliari, escluse
quelle  considerate  di  pregio ai sensi del comma 13, per le quali i
conduttori,  in  assenza  della  citata  offerta  in opzione, abbiano
manifestato  volonta' di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di
lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  sono vendute al
prezzo  e  alle condizioni determinati in base alla normativa vigente
alla data della predetta manifestazione di volonta' di acquisto.».
((    9-bis.  Al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili
statali suscettibili di uso turistico e nell'ambito del perseguimento
degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  in  funzione  del  patto  di
stabilita'  e  crescita,  l'Agenzia  del  demanio,  con  decreto  del
Ministero  dell'economia  e  delle finanze, puo' essere autorizzata a
vendere  a  trattativa  privata, anche in blocco, beni immobili dello
Stato  a  Sviluppo  Italia Spa Si applicano le disposizioni contenute
nel  terzo e quarto periodo del comma 1 dell'articolo 29 del presente
decreto. ))
  10.  All'articolo  1  del  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
  «6-bis.   I  beni  immobili  non  piu'  strumentali  alla  gestione
caratteristica  dell'impresa  ferroviaria,  di proprieta' di Ferrovie
dello  Stato  spa,  ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre
1998,  n.  448,  e  successive modificazioni, e dell'articolo 5 della
legge  23  dicembre  1999,  n. 488, nonche' i beni acquisiti ad altro
titolo,  sono  alienati da Ferrovie dello Stato spa, o dalle societa'
da  essa  controllate,  direttamente  o  con  le  modalita' di cui al
presente  decreto.  Le  alienazioni  di  cui  al  presente comma sono
effettuate  con  esonero  dalla  consegna dei documenti relativi alla
proprieta'   e  di  quelli  attestanti  la  regolarita'  urbanistica,
edilizia    e    fiscale    degli    stessi    beni.    Le    risorse
economico-finanziarie    derivanti   dalle   dismissioni   effettuate
direttamente ai sensi del presente comma sono impiegate da RFI spa in
investimenti  relativi  allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria
e,  in  particolare, al miglioramento della sicurezza dell'esercizio.
((  Le  previsioni  di  cui  ai primi due periodi del presente comma,
previa  emanazione  dei  decreti  previsti  dal presente articolo, si
applicano   a   tutte   le   societa'   controllate   direttamente  o
indirettamente dallo Stato al momento dell'alienazione dei beni». ))
  11.  All'articolo  15,  comma  10, della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  come sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 25 settembre
2001,  n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001,  n. 409, e' aggiunto, dopo l'ultimo periodo, il seguente: «Alle
cessioni   dei   crediti  effettuate  nell'ambito  di  operazioni  di
cartolarizzazione  dello  Stato  e  di  altri enti pubblici, previste
dalla  legge  ovvero approvate con provvedimenti dell'Amministrazione
dello  Stato,  non si applicano gli articoli 69, commi 1, 2 e 3, e 70
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».
((    11-bis.  E'  autorizzata  la  spesa  di 2,5 milioni di euro per
ciascuno   degli   anni  2004  e  2005,  da  assegnare  alla  regione
Friuli-Venezia  Giulia  per la realizzazione di interventi e di opere
infrastrutturali  di interesse locale, da essa individuati nei comuni
interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano. ))
((   11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, pari a 2,5 milioni
di  euro  per  ciascuno  degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante
corrispondente   riduzione   delle   proiezioni   dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2003-2005, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  medesimo  Ministero.  Il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. ))
((    11-quater. Con le modalita' ed alle condizioni previste al capo
I  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni,  sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto
1978,  n.  497,  non  ubicati  nelle  infrastrutture  militari  o, se
ubicati,  non  operativamente  posti  al  loro  diretto  e funzionale
servizio,  secondo  quanto  previsto  con decreto del Ministero della
difesa,   ne'   classificati   quali  alloggi  di  servizio  connessi
all'incarico  occupati  dai  titolari  dell'incarico  in servizio. La
disposizione  di  cui  al  presente comma non si applica agli alloggi
che,  alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:
    a) sono  effettivamente  assegnati  a  personale  in servizio per
attuali  esigenze  abitative  proprie  o della famiglia, nel rispetto
delle  condizioni  e  dei  criteri  di  cui  al regolamento di cui al
decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 1997, n. 253;
    b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
    c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche
eventualmente   a   mezzo  ufficiale  giudiziario,  il  provvedimento
amministrativo di recupero forzoso. ))
((    11-quinquies.  Il  diritto  di opzione previsto dai commi 3 e 6
dell'articolo  3  del  decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con
modificazioni,  dalla legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro che
comunque  corrispondono  allo  Stato  un  canone o una indennita' per
l'occupazione dell'alloggio. ))
((    11-sexies.  Per  l'anno 2004 una quota delle entrate rivenienti
dalla vendita degli immobili di cui al comma 11-quater, nel limite di
20  milioni  di  euro,  e'  riassegnata  allo stato di previsione del
Ministero  della  difesa  in apposito fondo per provvedere alla spesa
per  i  canoni  di  locazione  degli  immobili  stessi.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dall'anno
2005, l'importo del fondo e' determinato con la legge di bilancio. ))
((    11-septies.  E'  autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per
l'anno  2003,  da  trasferire al comune di Roma, per investimenti nel
settore  del  trasporto  pubblico  locale.  All'onere  derivante  dal
presente  comma,  pari  a  15  milioni  di  euro  per l'anno 2003, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2003-2005, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  medesimo  Ministero.  Il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.». ))