Art. 26.
Disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici
1. Al comma 3 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge (( 23 novembre
2001 )), n. 410, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono estese ai conduttori delle
unita' ad uso residenziale trasferite alle societa' costituite ai
sensi del comma 1 dell'articolo 2.».
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge (( 23
novembre 2001 )), n. 410, e' inserito il seguente:
«3-bis. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle unita'
immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di
opzione per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato
secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalita' di esercizio del
diritto di opzione sono determinate con i decreti di cui al comma
1.».
(( 2-bis. Nel comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, dopo il secondo periodo, e' inserito il
seguente: «Nei casi previsti dai primi due periodi del presente
comma, qualora l'originario contratto di locazione non sia stato
formalmente rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste
dal primo periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione
per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva al
trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa' di cui al comma 1
dell'articolo 2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se
fosse stato rinnovato. ))
(( 3. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole:
«ad uso residenziale», sono inserite le seguenti: «, delle unita'
immobiliari ad uso diverso da quello residenziale nonche' in favore
degli affittuari dei terreni». ))
4. Alla fine del comma 8 dell'articolo 3, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge ((
23 novembre 2001 )), n. 410, sono aggiunte le seguenti parole: «Per i
medesimi immobili e' concesso, in favore dei conduttori che
acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano almeno il 50
per cento, ma meno dell'80 per cento delle unita' residenziali
complessive dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento
del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo (( dell'8 per
cento )). La modalita' di applicazione degli abbattimenti di prezzo
sono determinate con i decreti di cui al comma 1.».
5. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge (( 23 novembre
2001 )), n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che
si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari
interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di
ristrutturazione edilizia.».
6. All'articolo 3, comma 13, primo e secondo periodo, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse
le seguenti parole: «Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli
enti previdenziali, di concerto con l'».
7. Al primo periodo del comma 14 dell'articolo 3, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
(( 23 novembre 2001, )) n. 410, dopo la parola: «immobili», sono
aggiunte le seguenti: «ad uso residenziale non di pregio ai sensi del
comma 13».
8. Dopo il comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge (( 23
novembre 2001, )) n. 410, e' aggiunto il seguente:
«17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del comma 17
non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono
acquistare unita' immobiliari residenziali poste in vendita ai sensi
dell'articolo 3 che risultano libere ovvero per le quali non sia
stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si
trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai
fini dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti soggetti.
Ai fini dell'acquisto di immobili di cui (( al )) comma 1, le
regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono
costituire societa' per azioni, anche con la partecipazione di
azionisti privati individuati tramite procedura di evidenza
pubblica.».
9. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, sono soppresse le parole: «Le unita' immobiliari, escluse
quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i
conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano
manifestato volonta' di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al
prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente
alla data della predetta manifestazione di volonta' di acquisto.».
(( 9-bis. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili
statali suscettibili di uso turistico e nell'ambito del perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica in funzione del patto di
stabilita' e crescita, l'Agenzia del demanio, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, puo' essere autorizzata a
vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili dello
Stato a Sviluppo Italia Spa Si applicano le disposizioni contenute
nel terzo e quarto periodo del comma 1 dell'articolo 29 del presente
decreto. ))
10. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. I beni immobili non piu' strumentali alla gestione
caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprieta' di Ferrovie
dello Stato spa, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, e dell'articolo 5 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche' i beni acquisiti ad altro
titolo, sono alienati da Ferrovie dello Stato spa, o dalle societa'
da essa controllate, direttamente o con le modalita' di cui al
presente decreto. Le alienazioni di cui al presente comma sono
effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla
proprieta' e di quelli attestanti la regolarita' urbanistica,
edilizia e fiscale degli stessi beni. Le risorse
economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni effettuate
direttamente ai sensi del presente comma sono impiegate da RFI spa in
investimenti relativi allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria
e, in particolare, al miglioramento della sicurezza dell'esercizio.
(( Le previsioni di cui ai primi due periodi del presente comma,
previa emanazione dei decreti previsti dal presente articolo, si
applicano a tutte le societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato al momento dell'alienazione dei beni». ))
11. All'articolo 15, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, come sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, e' aggiunto, dopo l'ultimo periodo, il seguente: «Alle
cessioni dei crediti effettuate nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione dello Stato e di altri enti pubblici, previste
dalla legge ovvero approvate con provvedimenti dell'Amministrazione
dello Stato, non si applicano gli articoli 69, commi 1, 2 e 3, e 70
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».
(( 11-bis. E' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005, da assegnare alla regione
Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi e di opere
infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati nei comuni
interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano. ))
(( 11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, pari a 2,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. ))
(( 11-quater. Con le modalita' ed alle condizioni previste al capo
I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni, sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto
1978, n. 497, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se
ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale
servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della
difesa, ne' classificati quali alloggi di servizio connessi
all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio. La
disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi
che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per
attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto
delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento di cui al
decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 1997, n. 253;
b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche
eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento
amministrativo di recupero forzoso. ))
(( 11-quinquies. Il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6
dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro che
comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennita' per
l'occupazione dell'alloggio. ))
(( 11-sexies. Per l'anno 2004 una quota delle entrate rivenienti
dalla vendita degli immobili di cui al comma 11-quater, nel limite di
20 milioni di euro, e' riassegnata allo stato di previsione del
Ministero della difesa in apposito fondo per provvedere alla spesa
per i canoni di locazione degli immobili stessi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dall'anno
2005, l'importo del fondo e' determinato con la legge di bilancio. ))
(( 11-septies. E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per
l'anno 2003, da trasferire al comune di Roma, per investimenti nel
settore del trasporto pubblico locale. All'onere derivante dal
presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.». ))