Art. 28.
Cessione terreni
1. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge (( 23 novembre
2001 )), n. 410, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
prezzo di vendita dei terreni e' pari al prezzo di mercato degli
stessi immobili liberi, diminuito del 30 per cento. E' riconosciuto
agli affittuari il diritto di opzione per l'acquisto da esercitarsi
con le modalita' e nei termini di cui al comma 3 del presente
articolo. (( Agli affittuari coltivatori diretti o imprenditori
agricoli che esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, e'
concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo percentuali
analoghe a quelle previste dal presente comma e determinate con i
criteri di cui al comma 1. Gli affittuari che esercitano il diritto
di opzione possono procedere all'acquisto dei terreni attraverso il
regime di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione
europea con decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933 del 3 giugno
2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso
il regime di Stato n. 110/2001 le disposizioni previste dall'articolo
8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e dall'articolo 7 della legge
14 agosto 1971, n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle
agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604. ))
(( 1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «I
decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a quanto
previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti necessari al fine
di consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei
soggetti che ne sono titolari»;
b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dei conduttori»
sono inserite le seguenti: «e degli affittuari dei terreni» e, dopo
le parole: «l'irregolarita», sono inserite le seguenti: «dell'affitto
o»;
c) al comma 7, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I
terreni e le unita' immobiliari liberi ovvero i terreni e le unita'
immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non hanno
esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono posti in
vendita al miglior offerente individuato con procedura competitiva,
le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma
1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5»;
d) al comma 18, ultimo periodo, dopo le parole: «dei canoni di»,
sono inserite le seguenti: «affitto o»;
e) al comma 19, sesto periodo, dopo le parole: «In caso di
cessione», sono inserite le seguenti: «agli affittuari o». ))