Art. 28.
                          Cessione terreni

  1.  Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n.  351,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge (( 23 novembre
2001  )),  n.  410,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: «Il
prezzo  di  vendita  dei  terreni  e' pari al prezzo di mercato degli
stessi  immobili  liberi, diminuito del 30 per cento. E' riconosciuto
agli  affittuari  il diritto di opzione per l'acquisto da esercitarsi
con  le  modalita'  e  nei  termini  di  cui  al comma 3 del presente
articolo.  ((  Agli  affittuari  coltivatori  diretti  o imprenditori
agricoli  che  esercitano  il  diritto  di opzione per l'acquisto, e'
concesso  l'ulteriore  abbattimento  di  prezzo  secondo  percentuali
analoghe  a  quelle  previste  dal presente comma e determinate con i
criteri  di  cui al comma 1. Gli affittuari che esercitano il diritto
di  opzione  possono procedere all'acquisto dei terreni attraverso il
regime  di  aiuto  di  Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione
europea  con decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933 del 3 giugno
2001.  Non  si applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso
il regime di Stato n. 110/2001 le disposizioni previste dall'articolo
8  della  legge 26 maggio 1965, n. 590, e dall'articolo 7 della legge
14   agosto   1971,   n.  817.  Tali  operazioni  usufruiscono  delle
agevolazioni  tributarie  per  la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604. ))
((    1-bis.  All'articolo  3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «I
decreti  di  cui  al  comma  1  individuano, anche in deroga a quanto
previsto  dalla  vigente normativa, gli adempimenti necessari al fine
di  consentire  l'esercizio  del  diritto  di prelazione da parte dei
soggetti che ne sono titolari»;
    b)  al  comma  6, primo periodo, dopo le parole: «dei conduttori»
sono  inserite  le seguenti: «e degli affittuari dei terreni» e, dopo
le parole: «l'irregolarita», sono inserite le seguenti: «dell'affitto
o»;
    c)  al comma 7, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I
terreni  e  le unita' immobiliari liberi ovvero i terreni e le unita'
immobiliari  per  i  quali  gli  affittuari  o i conduttori non hanno
esercitato  il  diritto  di  opzione  per  l'acquisto,  sono posti in
vendita  al  miglior offerente individuato con procedura competitiva,
le  cui  caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma
1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5»;
    d)  al comma 18, ultimo periodo, dopo le parole: «dei canoni di»,
sono inserite le seguenti: «affitto o»;
    e)  al  comma  19,  sesto  periodo,  dopo  le parole: «In caso di
cessione», sono inserite le seguenti: «agli affittuari o». ))