Art. 29.
Cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici
1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
previsti per l'anno 2004 attraverso la dismissione di beni immobili
dello Stato, (( in funzione del patto di stabilita' e crescita, si
provvede alla alienazione di tali immobili )) con prioritario
riferimento a quelli per i quali sia stato gia' determinato il valore
di mercato. L'Agenzia del demanio e' autorizzata, (( con decreto
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto
con i Ministeri interessati )), a vendere a trattativa privata, anche
in blocco, beni immobili adibiti ad uffici pubblici non assoggettati
alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale
dettate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ovvero per i
quali sia stato accertato, con le modalita' indicate nell'articolo 27
(( del presente decreto )), l'inesistenza dell'interesse culturale.
La vendita fa venire meno l'uso governativo, (( ovvero l'uso pubblico
)) e l'eventuale diritto di prelazione spettante ad enti pubblici
anche in caso di rivendita. Si applicano le disposizioni di cui al
secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, nonche' al primo ed al secondo periodo del
comma 18 del medesimo articolo 3. Per l'anno 2004, una quota delle
entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al presente
articolo, nel limite di 50 milioni di euro, e' iscritta nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in apposito
fondo da ripartire, per provvedere alla spesa per i canoni di
locazione degli immobili stessi. (( Una quota, stabilita con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse di cui agli
articoli 28, comma 3, e 29, comma 4, della legge 18 febbraio 1999, n.
28, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003, e'
versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di
cui al precedente periodo, ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Resta fermo
che le risorse di cui all'articolo 29, comma 4, della legge n. 28 del
1999, affidate al citato fondo sono destinate alla spesa per i canoni
di locazione di immobili per il Corpo della Guardia di finanza; la
rimanente parte delle risorse stanziate per l'anno 2000 e non
impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003 e' destinata
all'incremento delle dotazioni finanziarie finalizzate alla
realizzazione del programma di interventi infrastrutturali del Corpo.
)) Il fondo e' attribuito alle pertinenti unita' previsionali di base
degli stati di previsione interessati con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente,
da comunicare, anche con evidenze informatiche, tramite l'Ufficio
centrale di bilancio alle relative Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti. A decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo e'
determinato con la legge di bilancio.
(( 1-bis. Alle procedure di valorizzazione e dismissione previste
dai commi 15 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, nonche' dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'articolo 30 del presente
decreto si applicano le disposizioni del regolamento di cul al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e
dell'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. Per le
opere rientranti nelle procedure di valorizzazione e dismissione
indicate nel primo periodo del presente comma, ai soli fini
dell'accertamento di conformita' previsto dagli articoli 2 e 3 del
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 383 del 1994, la destinazione ad uffici pubblici e' equiparata
alla destinazione, contenuta negli strumenti urbanistici e nei
regolamenti edilizi, ad attivita' direzionali o allo svolgimento di
servizi. Resta ferma, per quanto attiene al contributo di
costruzione, la disciplina contenuta nella sezione II del capo II del
titolo II della parte I del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. ))