Art. 29.
           Cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici

  1.  Ai  fini  del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
previsti  per  l'anno 2004 attraverso la dismissione di beni immobili
dello  Stato,  ((  in funzione del patto di stabilita' e crescita, si
provvede  alla  alienazione  di  tali  immobili  ))  con  prioritario
riferimento a quelli per i quali sia stato gia' determinato il valore
di  mercato.  L'Agenzia  del  demanio  e' autorizzata, (( con decreto
dirigenziale  del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto
con i Ministeri interessati )), a vendere a trattativa privata, anche
in  blocco, beni immobili adibiti ad uffici pubblici non assoggettati
alle  disposizioni  in  materia  di  tutela  del patrimonio culturale
dettate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ovvero per i
quali sia stato accertato, con le modalita' indicate nell'articolo 27
((  del  presente decreto )), l'inesistenza dell'interesse culturale.
La vendita fa venire meno l'uso governativo, (( ovvero l'uso pubblico
))  e  l'eventuale  diritto  di prelazione spettante ad enti pubblici
anche  in  caso  di rivendita. Si applicano le disposizioni di cui al
secondo  periodo  del  comma  17  dell'articolo  3  del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre  2001, n. 410, nonche' al primo ed al secondo periodo del
comma  18  del  medesimo articolo 3. Per l'anno 2004, una quota delle
entrate  rivenienti  dalla  vendita degli immobili di cui al presente
articolo,  nel  limite di 50 milioni di euro, e' iscritta nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in apposito
fondo  da  ripartire,  per  provvedere  alla  spesa  per  i canoni di
locazione  degli immobili stessi. (( Una quota, stabilita con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse di cui agli
articoli 28, comma 3, e 29, comma 4, della legge 18 febbraio 1999, n.
28,  non  impegnate  al  termine  dell'esercizio finanziario 2003, e'
versata  all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata,
con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di
cui al precedente periodo, ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Resta fermo
che le risorse di cui all'articolo 29, comma 4, della legge n. 28 del
1999, affidate al citato fondo sono destinate alla spesa per i canoni
di  locazione  di  immobili per il Corpo della Guardia di finanza; la
rimanente  parte  delle  risorse  stanziate  per  l'anno  2000  e non
impegnate  al  termine  dell'esercizio  finanziario 2003 e' destinata
all'incremento   delle   dotazioni   finanziarie   finalizzate   alla
realizzazione del programma di interventi infrastrutturali del Corpo.
)) Il fondo e' attribuito alle pertinenti unita' previsionali di base
degli  stati  di  previsione  interessati  con  decreti  del Ministro
dell'economia  e  delle finanze, su proposta del Ministro competente,
da  comunicare,  anche  con  evidenze informatiche, tramite l'Ufficio
centrale  di  bilancio  alle relative Commissioni parlamentari e alla
Corte  dei  conti. A decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo e'
determinato con la legge di bilancio.
((    1-bis.  Alle procedure di valorizzazione e dismissione previste
dai  commi  15  e  17  dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001,  n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001,  n.  410,  nonche'  dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80 della
legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  e  dall'articolo 30 del presente
decreto  si  applicano  le  disposizioni  del  regolamento  di cul al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e
dell'articolo  81,  quarto  comma,  del  decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. Per le
opere  rientranti  nelle  procedure  di  valorizzazione e dismissione
indicate   nel  primo  periodo  del  presente  comma,  ai  soli  fini
dell'accertamento  di  conformita'  previsto dagli articoli 2 e 3 del
citato  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n.  383  del  1994,  la destinazione ad uffici pubblici e' equiparata
alla  destinazione,  contenuta  negli  strumenti  urbanistici  e  nei
regolamenti  edilizi,  ad attivita' direzionali o allo svolgimento di
servizi.   Resta   ferma,   per   quanto  attiene  al  contributo  di
costruzione, la disciplina contenuta nella sezione II del capo II del
titolo   II   della  parte  I  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  e  regolamentari  in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. ))