Art. 30.
 Valorizzazione immobili dello Stato attraverso strumenti societari

((       1. Ai    fini    della    valorizzazione,    trasformazione,
commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato
e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15 dell'articolo
3  del  decreto-legge  25 settembre  2001,  n.  351,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, vengono promosse
le   societa'   di  trasformazione  urbana  secondo  quanto  disposto
dall'articolo  120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti  locali,  di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprieta'
dello  Stato, anche con la partecipazione del Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  attraverso  l'Agenzia del demanio, delle regioni,
delle province, e delle societa' interamente controllate dallo stesso
Ministero.  Nel  caso in cui gli enti preposti non abbiano provveduto
alla  costituzione  di  tali  societa' entro centottanta giorni dalla
comunicazione  da  parte dell'Agenzia del demanio dell'individuazione
dei  beni oggetto dei fini sopra indicati, il Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  mediante  l'Agenzia  del  demanio, ne promuove la
costituzione.  ))  L'Agenzia  del  demanio  individua  gli  azionisti
privati   delle  societa'  di  trasformazione  tramite  procedura  di
evidenza pubblica. Alle societa' di trasformazione urbana, costituite
ai sensi del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti, a
titolo  di  concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari
di  proprieta'  dello  Stato  individuati  dall'Agenzia  del  demanio
d'intesa  con  i  comuni,  le  province e le regioni territorialmente
interessati, sentite inoltre le Amministrazioni statali preposte alla
tutela  nel caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non
modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo
comma,  del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. I rapporti,
anche di natura patrimoniale, intercorrenti tra l'Agenzia del demanio
e  la societa' di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita
convenzione  contenente, a pena di nullita', gli obblighi e i diritti
delle  parti.  Una  quota dei proventi derivanti dalla valorizzazione
degli  immobili  attraverso  le  procedure  di  cui al presente comma
spettante  agli  azionisti  pubblici delle societa' di trasformazione
urbana,  da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,  e'  destinata  alla  realizzazione di programmi di edilizia
residenziale  convenzionata,  finalizzati  a  sopperire alle esigenze
abitative  dei comuni e delle aree metropolitane, elaborati di intesa
con le regioni e gli enti locali interessati. (( I predetti programmi
prevedono  una  quota,  di  norma pari al 25 per cento, di alloggi da
destinare  ai  soggetti  indicati  nei  primi due periodi del comma 4
dell'articolo 3   del   decreto-legge   25 settembre  2001,  n.  351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
))
  2.  Il  Ministero  dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia
del  demanio,  puo'  partecipare a societa' di trasformazione urbana,
promosse   dalle   citta'   metropolitane  e  dai  comuni,  ai  sensi
dell'articolo 120  del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti  locali,  approvato  con  decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, che includano nel
proprio ambito di intervento immobili di proprieta' dello Stato.
((    2-bis.  Al fine di assicurare la continuita' dell'azione svolta
dall'Agenzia  del  demanio anche nella fase di trasformazione in ente
pubblico  economico  e  di  garantire  la  massima  efficienza  nello
svolgimento  dei  compiti  assegnati  ai sensi del presente articolo,
nonche'  degli articoli 27 e 29 del presente decreto, il personale in
servizio   presso   la  predetta  Agenzia  puo  esercitare  l'opzione
irrevocabile  per  la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o
per   il   passaggio   ad   altra  pubblica  amministrazione  di  cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e  successive  modificazioni,  entro  due  mesi  dalla  data di
approvazione  del  nuovo  statuto  e comunque non oltre il 31 gennaio
2004.  L'eventuale  opzione gia' esercitata ai sensi dell'articolo 3,
comma  5,  del  decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intende
confermata  ove,  entro  il  predetto  termine,  non  venga revocata.
All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, dopo il
comma  5  e'  inserito  il seguente: «5-bis. I dipendenti in servizio
all'atto  della  trasformazione in ente pubblico economico mantengono
il   regime  pensionistico  e  quello  relativo  alla  indennita'  di
buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche
amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello
statuto,  i  predetti  dipendenti  possono  esercitare opzione per il
regime   pensionistico   cui   e'   iscritto   il  personale  assunto
successivamente a detta data.». ))