Art. 31.
                  Fondi di investimento immobiliare

  1. ((  Per  l'anno  2003  )),  i  soggetti non residenti, che hanno
conseguito   proventi   derivanti   dalla   partecipazione  ai  fondi
immobiliari, nonche' plusvalenze realizzate mediante la loro cessione
o  rimborso, hanno diritto, facendone richiesta, entro il 31 dicembre
dell'anno  in  cui  il  provento  e'  percepito  o  la plusvalenza e'
realizzata,  alla societa' di gestione del fondo, al pagamento di una
somma  pari all'1 per cento del valore delle quote, proporzionalmente
riferito  al  periodo  di  possesso  rilevato  in  ciascun periodo di
imposta.   In   ogni   caso   il   valore  delle  quote  e'  rilevato
proporzionalmente  al  valore  netto del fondo di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sul quale e' ((
stata  )) assolta l'imposta sostitutiva. Il pagamento e' disposto dai
predetti   soggetti,   per   il   tramite  della  banca  depositaria,
computandolo  in  diminuzione del versamento dell'imposta sostitutiva
dell'1   per   cento.   Il   pagamento   non  puo'  essere  richiesto
all'Amministrazione finanziaria.
  2.  La  disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei
soggetti  non  residenti  indicati nell' (( articolo )) 6 del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239.