Art. 31.
Fondi di investimento immobiliare
1. (( Per l'anno 2003 )), i soggetti non residenti, che hanno
conseguito proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi
immobiliari, nonche' plusvalenze realizzate mediante la loro cessione
o rimborso, hanno diritto, facendone richiesta, entro il 31 dicembre
dell'anno in cui il provento e' percepito o la plusvalenza e'
realizzata, alla societa' di gestione del fondo, al pagamento di una
somma pari all'1 per cento del valore delle quote, proporzionalmente
riferito al periodo di possesso rilevato in ciascun periodo di
imposta. In ogni caso il valore delle quote e' rilevato
proporzionalmente al valore netto del fondo di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sul quale e' ((
stata )) assolta l'imposta sostitutiva. Il pagamento e' disposto dai
predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria,
computandolo in diminuzione del versamento dell'imposta sostitutiva
dell'1 per cento. Il pagamento non puo' essere richiesto
all'Amministrazione finanziaria.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei
soggetti non residenti indicati nell' (( articolo )) 6 del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239.