Art. 32-bis.
Fondo  per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei
                              ministri

((    1.  Al  fine  di  contribuire  alla realizzazione di interventi
infrastrutturali,  con  priorita'  per quelli connessi alla riduzione
del  rischio  sismico,  e  per  far fronte ad eventi straordinari nei
territori  degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta'
d'arte   e'   istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito
fondo per interventi straordinari. A tal fine e' autorizzata la spesa
di  euro 73.487.000,00  per  l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per
ciascuno degli anni 2004 e 2005. ))
((    2.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  1,  con  decreto del
Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,  sentito  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze, vengono individuati gli interventi da
realizzare,   gli   enti   beneficiari  e  le  risorse  da  assegnare
nell'ambito delle disponibilita' del fondo. ))
((   3. All'onere di cui al presente articolo, pari a euro 73.487.000
per  l'anno 2003 e euro l00.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e
2005,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno  2003 allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ))