Art. 32-bis.
Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei
ministri
(( 1. Al fine di contribuire alla realizzazione di interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione
del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta'
d'arte e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito
fondo per interventi straordinari. A tal fine e' autorizzata la spesa
di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per
ciascuno degli anni 2004 e 2005. ))
(( 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da
realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare
nell'ambito delle disponibilita' del fondo. ))
(( 3. All'onere di cui al presente articolo, pari a euro 73.487.000
per l'anno 2003 e euro l00.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e
2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ))