Art. 33.
                        Concordato preventivo

((    1.  In  attesa  dell'avvio  a  regime del concordato preventivo
triennale,   e'   introdotto  in  forma  sperimentale  un  concordato
preventivo  biennale  per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2003 e per quello successivo.
  2.  Sono  ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito di
impresa e gli esercenti arti e professioni.
  3.  L'osservanza  degli obblighi fiscali intrinseca all'adesione al
concordato preventivo comporta:
    a) la  determinazione  agevolata  delle imposte sul reddito e, in
talune ipotesi dei contributi;
    b) salvo  che  non  venga  richiesto  dal cliente, la sospensione
degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della
ricevuta fiscale;
    c) la limitazione dei poteri di accertamento.
  4.  Il  concordato  preventivo  si opera sulle seguenti basi, ferma
restando  la  dichiarazione  di  un  reddito  di  impresa o di lavoro
autonomo minimo di 1.000 euro:
    a) per  il  primo  periodo  d'imposta,  incrementando  i ricavi o
compensi del 2001 almeno del 9 per cento, nonche' il relativo reddito
del  2001  almeno  del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in
dichiarazione  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e  sul  valore
aggiunto;
    b) per  il  secondo  periodo  d'imposta, incrementando i ricavi o
compensi  del  2003  almeno  del  4,5  per cento, nonche' il relativo
reddito  del  2003  almeno  del  3,5  per  cento,  anche a seguito di
adeguamento  in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul
valore  aggiunto;  tale  adeguamento,  per quanto riguarda i ricavi o
compensi,  e'  consentito  solo  se  la  predetta  soglia puo' essere
raggiunta con un incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o
compensi annotati nelle scritture contabili.
  5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso
al   1°   gennaio   2001   sono   inferiori   a   quelli   risultanti
dall'applicazione  degli studi di settore o dei parametri, l'adesione
al  concordato  preventivo  e'  subordinata  all'adeguamento a questi
ultimi  e  all'assolvimento  delle relative imposte con esclusione di
sanzioni  ed  interessi,  da  effettuare  anteriormente  alla data di
presentazione della comunicazione di adesione.
  6.  Ai fini di quanto previsto dal comma 4 si tiene conto, inoltre,
degli  atti  di accertamento divenuti non piu' impugnabili, ancorche'
definiti  per  adesione,  nonche' delle integrazioni e definizioni di
cui  alla  legge  27  dicembre 2002, n. 289. Non si tiene conto delle
dichiarazioni  integrative  presentate  ai  sensi dell'articolo 2 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che
abbiano  determinato  una  riduzione  del reddito ovvero dei ricavi o
compensi dichiarati.
  7.  Per  i  periodi  d'imposta  oggetto  di concordato, sul reddito
d'impresa  o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo
al  periodo  d'imposta  in  corso  al  1° gennaio  2001, l'imposta e'
determinata separatamente con l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota
e',  invece,  del  33 per cento per i soggetti di cui all'articolo 87
del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per gli
altri soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo
al  periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sia stato superiore
a  100.000,00  euro. Sul reddito che eccede quello minimo determinato
secondo  le  modalita'  di  cui al comma 4 non sono dovuti contributi
previdenziali  per  la  parte eccedente il minimale reddituale; se il
contribuente  intende  versare  comunque i contributi gli stessi sono
commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale.
  8. Per  i  soggetti  che  si avvalgono del concordato preventivo, i
redditi  d'impresa  e  di  lavoro  autonomo possono essere oggetto di
accertamento  ai fini tributari e contributivi esclusivamente in base
agli  articoli 39,  primo  comma,  lettere  a),  b),  c)  e d), primo
periodo,  e  secondo  comma,  lettera c), 40 e 41-bis del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600. Restano
altresi'  applicabili  le  disposizioni di cui all'articolo 54, commi
secondo,  primo  periodo,  terzo,  quarto  e  quinto  del decreto del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' quelle
previste  dal  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.
  9. Il contribuente che non soddisfa la condizione di cui al comma 4
lo comunica nella dichiarazione dei redditi; in questo caso:
    a) il contribuente decade dai benefici previsti dal comma 3;
    b)  l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi
o  compensi  di  cui  al  comma  4;  salve  le ipotesi di accadimenti
straordinari   ed   imprevedibili;   in  tale  ultima  ipotesi  trova
applicazione  il  procedimento  di accertamento con adesione previsto
dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
    c) gli  obblighi  di  documentazione  riprendono  dalla  data  di
scadenza  del termine per la presentazione della dichiarazione in cui
e' stata data la comunicazione.
  10.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto  e'  abrogato l'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471.
  11.   Nell'articolo   6,   comma  3,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo  18  dicembre  1997,  n. 471, le parole: «pari al cento»,
sono sostituite dalle seguenti: «pari al centocinquanta».
  12. Non sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito
d'impresa e gli esercenti arti e professioni che:
    a) non erano in attivita' il 31 dicembre 2000;
    b) hanno  dichiarato  ricavi  o  compensi  di importo superiore a
5.154.569,00  euro nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001;
non si tiene conto di quelli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera
c),  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    c) hanno   titolo   a   regimi   forfettari   di   determinazione
dell'imponibile  o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al
1° gennaio 2001, o per quello in corso al 1° gennaio 2003;
    d) non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel comma
4 per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.
  13.  La  sospensione  dell'obbligo  tributario  di  emissione dello
scontrino  e  della ricevuta fiscale opera per le operazioni poste in
essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione.
Resta  comunque  ferma  la  determinazione  dell'imposta  sul  valore
aggiunto   periodicamente   dovuta   da   calcolare   tenendo   conto
dell'imposta  relativa  alle  cessioni  di beni e alle prestazioni di
servizio effettuate.
  14.  Agli  effetti  del  presente  articolo,  si considerano ricavi
quelli dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917  e  successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle
lettere  c),  d),  e  ed  f)  del  comma  1 del medesimo articolo; si
considerano  compensi  quelli previsti dall'articolo 50, comma 1, del
medesimo testo unico.
  15.   Le   disposizioni   del   presente   articolo   non  incidono
sull'esercizio  della delega legislativa di cui all'articolo 3, comma
1,  lettera  e),  numero  3),  della  legge  7  aprile  2003,  n. 80.
L'adesione al concordato preventivo si esprime mediante comunicazione
resa  tra  il  1°  gennaio  e il 16 marzo 2004. Con provvedimento del
direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale,   sono  stabilite  le  modalita'  di  presentazione  della
comunicazione di adesione e dell'adeguamento di cui al comma 5. ))