Art. 34.
       Proroga di termini in materia di definizioni agevolate

  1.  Al  decreto-legge  24 giugno  2003,  n.  143,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) nei  commi  2  e 2-bis dell'articolo 1, le parole: «16 ottobre
2003»,  ovunque  ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo
2004»;
    b) nello  stesso comma 2 dell'articolo 1, sono aggiunte, in fine,
le  seguenti parole: «, anche con riferimento alle date di versamento
degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli
interessi dal 17 ottobre 2003.»;
((      c) nel  comma  2-sexies  dell'articolo 1, il primo periodo e'
sostituito  dai  seguenti: «Per i contribuenti che non provvedono, in
base  alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16 marzo
2004,  versamenti  utili  per  la  definizione di cui all'articolo 15
della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il
termine    per    la    proposizione   del   ricorso   avverso   atti
dell'amministrazione  finanziaria,  di  cui  al  comma 8 dello stesso
articolo 15, e' fissato al 18 marzo 2004. E' sospeso fino al 18 marzo
2004  il  termine  per il perfezionamento della definizione di cui al
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli inviti
al  contraddittorio  di  cui  al comma 1 del citato articolo 15 della
legge  n.  289  del  2002»;  nel  medesimo comma, secondo periodo, le
parole:  «16 ottobre  2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo
2004». ))
  2.  Nel  comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002,
n.  289,  le  parole:  «16 ottobre  2003»  e «16 settembre 2003» sono
sostituite,   rispettivamente,  dalle  seguenti:  «16 marzo  2004»  e
«16 febbraio 2004».
  3. Nell'articolo 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come  modificato,  da  ultimo,  dall'articolo  1,  comma  1,  secondo
periodo,  del  decreto-legge  24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  1° agosto  2003,  n.  212,  le  parole:
«30 novembre   2003»,   ovunque   ricorrano,  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «30 aprile 2004»; nello stesso articolo 16, comma 8, primo
periodo,  le  parole: «1° marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«16 maggio 2004».
  4.  Le  penalita'  previste  a carico dei soggetti convenzionati ai
sensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della
Repubblica  del  22 luglio  1998,  n.  322,  per  la tardiva o errata
trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  ricevute dai predetti
soggetti  fino al 31 dicembre 2002, sono ridotte ad una somma pari al
10 per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di
calcolo fissati nelle relative convenzioni.
((    5. Il beneficio previsto al comma 4 si applica a condizione che
il versamento della penalita' ridotta avvenga:
    a) per  le  penalita'  gia'  contestate  alla  data di entrata in
vigore  della legge di conversione del presente decreto, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
    b) per le penalita' non ancora contestate alla data di entrata in
vigore  della  legge di conversione del presente decreto, entro dieci
giorni  dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia
delle entrate. ))
  6.  Il beneficio previsto dal comma 4 non si applica alle penalita'
gia'   versate  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.
((   6-bis. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati
ai  sensi  dell'articolo  19,  commi  5  e 6, del decreto legislativo
9 luglio  1997,  n.  241,  e  dell'articolo  1,  comma 2, del decreto
legislativo  22 febbraio  1999,  n.  37,  per  il ritardato invio dei
flussi  informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il
ritardato  versamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma
pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei
criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.
  6-ter. Il beneficio previsto al comma 6-bis si applica a condizione
che  il  ritardato  invio  dei  flussi  informativi  e  il  ritardato
riversamento delle somme riscosse sia relativo a somme incassate fino
al  31 dicembre  2002,  e che il riversamento delle penalita' ridotte
avvenga:
    a) per  le  penalita'  gia'  contestate  alla  data di entrata in
vigore  della legge di conversione del presente decreto, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
    b) per le penalita' non ancora contestate alla data di entrata in
vigore  della  legge di conversione del presente decreto, entro dieci
giorni  dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia
delle entrate.
  6-quater.  Non  si  fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle
penalita'  gia' versate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. ))