Art. 34.
Proroga di termini in materia di definizioni agevolate
1. Al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nei commi 2 e 2-bis dell'articolo 1, le parole: «16 ottobre
2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo
2004»;
b) nello stesso comma 2 dell'articolo 1, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, anche con riferimento alle date di versamento
degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli
interessi dal 17 ottobre 2003.»;
(( c) nel comma 2-sexies dell'articolo 1, il primo periodo e'
sostituito dai seguenti: «Per i contribuenti che non provvedono, in
base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16 marzo
2004, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 15
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il
termine per la proposizione del ricorso avverso atti
dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso
articolo 15, e' fissato al 18 marzo 2004. E' sospeso fino al 18 marzo
2004 il termine per il perfezionamento della definizione di cui al
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli inviti
al contraddittorio di cui al comma 1 del citato articolo 15 della
legge n. 289 del 2002»; nel medesimo comma, secondo periodo, le
parole: «16 ottobre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo
2004». ))
2. Nel comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, le parole: «16 ottobre 2003» e «16 settembre 2003» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 marzo 2004» e
«16 febbraio 2004».
3. Nell'articolo 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, secondo
periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, le parole:
«30 novembre 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «30 aprile 2004»; nello stesso articolo 16, comma 8, primo
periodo, le parole: «1° marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«16 maggio 2004».
4. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati ai
sensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della
Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata
trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti
soggetti fino al 31 dicembre 2002, sono ridotte ad una somma pari al
10 per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di
calcolo fissati nelle relative convenzioni.
(( 5. Il beneficio previsto al comma 4 si applica a condizione che
il versamento della penalita' ridotta avvenga:
a) per le penalita' gia' contestate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
b) per le penalita' non ancora contestate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci
giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia
delle entrate. ))
6. Il beneficio previsto dal comma 4 non si applica alle penalita'
gia' versate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
(( 6-bis. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati
ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei
flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il
ritardato versamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma
pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei
criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.
6-ter. Il beneficio previsto al comma 6-bis si applica a condizione
che il ritardato invio dei flussi informativi e il ritardato
riversamento delle somme riscosse sia relativo a somme incassate fino
al 31 dicembre 2002, e che il riversamento delle penalita' ridotte
avvenga:
a) per le penalita' gia' contestate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
b) per le penalita' non ancora contestate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci
giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia
delle entrate.
6-quater. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle
penalita' gia' versate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. ))