Art. 35.
Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 19, terzo comma, la (( lettera )) e) e'
sostituita dalla seguente: «e operazioni non soggette all'imposta per
effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 74,
concernente disposizioni relative a particolari settori.»;
b) nell'articolo 68, primo comma, la (( lettera )) c-bis) e'
soppressa;
c) nell'articolo 70, dopo il quinto comma, e' aggiunto il
seguente: «Alle importazioni di beni indicati (( nel settimo e
nell'ottavo comma )) dell'articolo 74, concernente disposizioni
relative a particolari settori, si applicano le (( disposizioni )) di
cui al comma precedente,»;
d) nell'articolo 74:
1) (( il settimo comma e' sostituito )) dal seguente: «Per le
cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei
relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa,
di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche
quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti,
selezionati, tagliati, compattati. lingottati o sottoposti ad altri
trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo
stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta e'
tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio
dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito
dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli ((
articoli )) 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al
presente comma, deve essere integrata dal cessionario con
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere
annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di
ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici
giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso
documento, ai fini della detrazione, e' annotato anche nel registro
di cui all'articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel
terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni
imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle
seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre
2003:
a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre
forme primarie (v.d. 72.01);
b) ferro-leghe (v.d. 72.02);
c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di
minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi,
palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%,
in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);
d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare,
di ferro o di acciaio (v.d. 72.05).»;
(( 1-bis) all'ottavo comma e' aggiunta la seguente lettera:
«e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21)» ));
(( 2) i commi nono e decimo sono abrogati )).
2. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, sono soppresse le parole: «non soggetta», nonche' le parole: «e
74, commi ottavo e nono».