Art. 38.
Norme di semplificazione in materia di sequestro, fermo, confisca e
alienazione dei veicoli
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 213:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in
caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto
obbligato in solido, e' nominato custode con l'obbligo di depositare
il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' o di
custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico
passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la
circolazione stradale. Il documento di circolazione e' trattenuto
presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha
accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile
dello stato di sequestro con le modalita' stabilite nel regolamento.
Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione.»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti
i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi
inutilmente i termini per la loro proposizione, e' divenuto
definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo
trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza
per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal
prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso
inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo e'
effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode,
fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorita'
giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le
cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui
appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con
decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e
l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalita' di comunicazione,
tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle
procedure di cui al presente articolo.
2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il
medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o
custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo, le prescrizioni
fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1.549,37 a euro 6.197,48, nonche'
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica
nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito
l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il
trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle
disposizioni dell'articolo 214-bis. La liquidazione delle somme
dovute alla depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale
del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la
liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a
decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del
prefetto.
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia
provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che,
decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del
veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei
soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione,
determinera' l'immediato trasferimento in proprieta' al custode,
anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave
danneggiamento o deterioramento. L'avviso e' notificato dall'organo
di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di
sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della
notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o
ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente
il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al
prefetto, il quale entro i successivi dieci giorni, verificata la
correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprieta',
senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di
qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato.
L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le
disposizioni dell'articolo 214-bis. La somma ricavata
dall'alienazione e' depositata, sino alla definizione del
procedimento in relazione al quale e' stato disposto il sequestro, in
un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso
di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro
caso la medesima somma e' restituita all'avente diritto. Per le altre
cose oggetto del sequestro in luogo della vendita e' disposta la
distruzione. Per le modalita' ed il luogo della notificazione si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 201, comma 3. Ove
risulti impossibile, per comprovate difficolta' oggettive, procedere
alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto
di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel
ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto
nell'albo del comune dov'e' situata la depositeria.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Avverso il provvedimento di sequestro e' ammesso ricorso al
prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso,
il sequestro e' confermato. La declaratoria di infondatezza
dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il
dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il
prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui
all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni
caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria.
Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui
questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il
provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il
recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso
in cui nei confronti del verbale di accertamento o
dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola
confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria,
la cancelleria del giudice competente da' comunicazione al prefetto,
entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito
del relativo giudizio.»;
4) il comma 5 e' abrogato;
b) nell'articolo 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che
all'accertamento della violazione consegna l'applicazione della
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il
proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o
altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e
provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la
disponibilita' ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non
sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un
sigillo, secondo le modalita' e con le caratteristiche fissate con
decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo
amministrativo, e' rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende
l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno
degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il
documento di circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia,
con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della
violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente
obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il
veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
656,25 a euro 2.628,15, nonche' la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo
di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed
il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai
sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalita'
previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili,
le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il
recupero delle spese di custodia.»;
c) dopo l'articolo 214, e' aggiunto il seguente:
«214-bis (Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro
amministrativo, fermo e confisca). - 1. Ai fini del trasferimento
della proprieta', ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214,
comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro
amministrativo o a fermo, nonche' dell'alienazione dei veicoli
confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione
del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili
al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo,
nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con
il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello
svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti
territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo
ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro
amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del
sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di
trasferimento di proprieta', ai sensi degli articoli 213, comma
2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione
conseguente a confisca. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le
amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente
piu' vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed
alle modalita' di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed
all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per
l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo
del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal
Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214,
comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della
proprieta' dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a
fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione si perfeziona con la
notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del
provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da
parte dell'Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato e'
comunicato al pubblico registro automobilistico competente per
l'aggiornamento delle iscrizioni.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro
amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.».
2. I veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito
dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti,
purche' immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi
di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre
due anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati,
sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante
cessione al soggetto titolare del deposito. La cessione e' disposta
sulla base di elenchi di veicoli predisposti dal prefetto anche senza
documentazione dello stato di conservazione. I veicoli sono
individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o
telaio.
3. All'alienazione ed alle attivita' ad essa funzionali e connesse
procedono congiuntamente il Ministero dell'interno e l'Agenzia del
demanio, secondo modalita' stabilite con decreto dirigenziale di
concerto tra le due Amministrazioni.
4. Il corrispettivo dell'alienazione e' determinato dalle
Amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei
veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni
dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al
depositario-acquirente, computate secondo i criteri stabiliti nel
comma 6, in relazione alle spese di custodia, nonche' degli eventuali
oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo
depositario-acquirente.
5. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al
depositario-acquirente del provvedimento dal quale risulta la
determinazione all'alienazione da parte dell'Amministrazione
procedente, anche relativamente ad elenchi di veicoli. Il
provvedimento notificato e' comunicato al pubblico registro
automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni,
senza oneri.
6. Al custode e' riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui all'((
articolo )) 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 571, un importo complessivo forfettario, comprensivo del
trasporto, calcolato, per ciascuno degli ultimi dodici mesi di
custodia, in euro 6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro
24,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva
inferiore a 3,5 tonnellate, nonche' per le macchine agricole ed
operatrici, ed in euro 30,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di
massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Gli importi sono
progressivamente ridotti del venti per cento per ogni ulteriore anno,
o frazione di esso, di custodia del veicolo, salva l'eventuale
intervenuta prescrizione delle somme dovute. Le somme
complessivamente riconosciute come dovute sono versate in cinque
ratei costanti annui; la prima rata e' corrisposta nell'anno 2004.
7. Se risultano vizi relativi alla notificazione degli atti del
procedimento sanzionatorio non si procede, nei confronti del
trasgressore, al recupero delle spese di custodia liquidate.
8. Nei casi previsti dal presente articolo, la prescrizione del
diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione
amministrativa, nonche' il mancato recupero, nei confronti del
trasgressore, delle spese di trasporto e di custodia, non determinano
responsabilita' contabile.
9. Le operazioni di rottamazione o di alienazione dei veicoli
oggetto della disciplina di cui al presente articolo sono esenti dal
pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti
relativi alle formalita' per l'annotazione nei pubblici registri.
10. Le procedure di alienazione o rottamazione straordinaria che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state
avviate dalle singole prefetture - uffici territoriali del Governo,
qualora non ancora concluse, sono disciplinate dalle disposizioni del
presente articolo. In questo caso i compensi dovuti ai custodi e non
ancora liquidati sono determinati ai sensi del comma 6, anche sulla
base di una autodichiarazione del titolare della depositeria, salvo
che a livello locale siano state individuate condizioni di pagamento
meno onerose per l'erario.
11. In relazione ai veicoli, diversi da quelli oggetto della
disciplina stabilita dal presente articolo, che alla data di entrata
in vigore del presente decreto sono giacenti presso le depositerie
autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro o di
fermo previste dal decreto legislativo n. 285 del 1992, l'organo di
polizia che ha proceduto al sequestro o al fermo notifica al
proprietario l'avviso previsto dal comma 2-quater dell'articolo 213
del predetto decreto legislativo, introdotto dal comma 1, lettera a),
n. 2) del presente articolo, con l'esplicito avvertimento che, in
caso di rifiuto della custodia del veicolo a proprie spese, si
procedera', altresi', all'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria e della sanzione amministrativa accessoria previste, al
riguardo, dal comma 2-ter del predetto art. 213, introdotto dal comma
1, lettera a), n. 2) del presente articolo. Il termine di dieci
giorni, dopo il cui inutile decorso si verifica il trasferimento
della proprieta' del veicolo al custode, decorre dalla data della
notificazione dell'avviso. La somma ricavata dall'alienazione e'
depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al
quale e' stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto
fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca,
questa ha ad oggetto la somma depositata, in ogni altro caso la somma
depositata e' restituita all'avente diritto.
12. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 213, comma 2-quater,
e 214, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 285 del
1992, rispettivamente introdotto e sostituito dal presente articolo,
fino alla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 214-bis
del medesimo decreto legislativo, introdotto dal presente articolo,
l'alienazione o la rottamazione dei veicoli continuano ad essere
disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
13. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, lettere a),
b) e c), e 2, e all'articolo 50 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nonche' le disposizioni degli articoli 395, 397, comma 5, e 398,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495.