Art. 38.
Norme  di  semplificazione in materia di sequestro, fermo, confisca e
                       alienazione dei veicoli

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 213:
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.  Nelle  ipotesi  di  cui al comma 1, il proprietario ovvero, in
caso  di  sua  assenza,  il  conducente  del veicolo o altro soggetto
obbligato  in solido, e' nominato custode con l'obbligo di depositare
il  veicolo  in  un  luogo  di  cui  abbia  la  disponibilita'  o  di
custodirlo,  a  proprie  spese, in un luogo non sottoposto a pubblico
passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la
circolazione  stradale.  Il  documento  di circolazione e' trattenuto
presso  l'ufficio  di  appartenenza  dell'organo  di  polizia  che ha
accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile
dello  stato di sequestro con le modalita' stabilite nel regolamento.
Di  cio'  e'  fatta  menzione  nel  verbale  di  contestazione  della
violazione.»;
      2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti
i  ricorsi  anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi
inutilmente   i   termini  per  la  loro  proposizione,  e'  divenuto
definitivo  il  provvedimento  di  confisca,  il  custode del veicolo
trasferisce  il  mezzo,  a proprie spese e in condizioni di sicurezza
per  la  circolazione  stradale,  presso  il  luogo  individuato  dal
prefetto  ai  sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso
inutilmente  il  suddetto  termine,  il  trasferimento del veicolo e'
effettuato  a  cura  dell'organo  accertatore  e a spese del custode,
fatta   salva  l'eventuale  denuncia  di  quest'ultimo  all'autorita'
giudiziaria  qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le
cose  confiscate  sono  contrassegnate  dal  sigillo dell'ufficio cui
appartiene  il  pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con
decreto  dirigenziale,  di  concerto  fra il Ministero dell'interno e
l'Agenzia  del demanio, sono stabilite le modalita' di comunicazione,
tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle
procedure di cui al presente articolo.
  2-ter.  All'autore  della  violazione  o ad uno dei soggetti con il
medesimo  solidalmente  obbligati  che  rifiutino  di  trasportare  o
custodire,  a  proprie  spese,  il  veicolo, secondo, le prescrizioni
fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa
del  pagamento di una somma da euro 1.549,37 a euro 6.197,48, nonche'
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica
nel   verbale   di  sequestro  i  motivi  che  non  hanno  consentito
l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il
trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle
disposizioni  dell'articolo  214-bis.  La  liquidazione  delle  somme
dovute alla depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale
del  Governo.  Divenuto  definitivo  il provvedimento di confisca, la
liquidazione   degli   importi  spetta  all'Agenzia  del  demanio,  a
decorrere  dalla  data di trasmissione del provvedimento da parte del
prefetto.
  2-quater.  Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia
provvede  con  il  verbale  di  sequestro  a dare avviso scritto che,
decorsi  dieci  giorni,  la  mancata  assunzione  della  custodia del
veicolo  da  parte  del  proprietario  o,  in  sua vece, di altro dei
soggetti  indicati  nell'articolo 196 o dell'autore della violazione,
determinera'  l'immediato  trasferimento  in  proprieta'  al custode,
anche   ai   soli   fini   della   rottamazione  nel  caso  di  grave
danneggiamento  o  deterioramento. L'avviso e' notificato dall'organo
di  polizia  che  procede  al sequestro contestualmente al verbale di
sequestro.  Il  termine  di  dieci  giorni  decorre  dalla data della
notificazione  del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o
ad  uno  dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente
il  predetto  termine,  l'organo  accertatore  trasmette  gli atti al
prefetto,  il  quale  entro  i successivi dieci giorni, verificata la
correttezza  degli  atti,  dichiara  il  trasferimento in proprieta',
senza  oneri,  del  veicolo al custode, con conseguente cessazione di
qualunque   onere   e   spesa  di  custodia  a  carico  dello  Stato.
L'individuazione    del   custode-acquirente   avviene   secondo   le
disposizioni     dell'articolo    214-bis.    La    somma    ricavata
dall'alienazione   e'   depositata,   sino   alla   definizione   del
procedimento in relazione al quale e' stato disposto il sequestro, in
un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso
di  confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro
caso la medesima somma e' restituita all'avente diritto. Per le altre
cose  oggetto  del  sequestro  in  luogo della vendita e' disposta la
distruzione.  Per  le  modalita'  ed  il luogo della notificazione si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  201, comma 3. Ove
risulti  impossibile, per comprovate difficolta' oggettive, procedere
alla  notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto
di  cui  al  presente  comma,  la  notifica  si  ha  per eseguita nel
ventesimo   giorno   successivo  a  quello  di  affissione  dell'atto
nell'albo del comune dov'e' situata la depositeria.»;
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3.  Avverso  il  provvedimento  di sequestro e' ammesso ricorso al
prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso,
il   sequestro   e'   confermato.  La  declaratoria  di  infondatezza
dell'accertamento  si  estende  alla  misura  cautelare ed importa il
dissequestro  del  veicolo.  Quando  ne  ricorrono  i presupposti, il
prefetto  dispone  la  confisca  con  l'ordinanza-ingiunzione  di cui
all'articolo  204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni
caso,  le  necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria.
Il  prefetto  dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui
questo  sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il
provvedimento  di  confisca costituisce titolo esecutivo anche per il
recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso
in    cui    nei    confronti   del   verbale   di   accertamento   o
dell'ordinanza-ingiunzione  o  dell'ordinanza  che  dispone  la  sola
confisca  sia proposta opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria,
la  cancelleria del giudice competente da' comunicazione al prefetto,
entro  dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito
del relativo giudizio.»;
  4) il comma 5 e' abrogato;
    b) nell'articolo 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.   Nelle   ipotesi   in  cui  il  presente  codice  prevede  che
all'accertamento   della  violazione  consegna  l'applicazione  della
sanzione   accessoria   del  fermo  amministrativo  del  veicolo,  il
proprietario,  nominato  custode,  o, in sua assenza, il conducente o
altro  soggetto  obbligato  in  solido,  fa cessare la circolazione e
provvede  alla  collocazione  del veicolo in un luogo di cui abbia la
disponibilita' ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non
sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un
sigillo,  secondo  le  modalita' e con le caratteristiche fissate con
decreto  del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo
amministrativo,  e'  rimosso  a  cura  dell'ufficio  da  cui  dipende
l'organo  di  polizia  che  ha  accertato la violazione ovvero di uno
degli  organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il
documento  di  circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia,
con   menzione   nel   verbale  di  contestazione.  All'autore  della
violazione  o  ad  uno  dei  soggetti  con  il  medesimo solidalmente
obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il
veicolo,  secondo  le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
656,25 a euro 2.628,15, nonche' la sanzione amministrativa accessoria
della  sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo
di  polizia  che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed
il  suo  trasporto  in  un apposito luogo di custodia, individuato ai
sensi  delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalita'
previste  dal  regolamento.  Di cio' e' fatta menzione nel verbale di
contestazione  della violazione. Si applicano, in quanto compatibili,
le  norme  sul  sequestro  dei  veicoli,  ivi  comprese quelle di cui
all'articolo  213,  comma  2-quater,  e quelle per il pagamento ed il
recupero delle spese di custodia.»;
    c) dopo l'articolo 214, e' aggiunto il seguente:
  «214-bis   (Alienazione   dei   veicoli   nei   casi  di  sequestro
amministrativo,  fermo  e  confisca).  - 1. Ai fini del trasferimento
della proprieta', ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214,
comma   1,   ultimo  periodo,  dei  veicoli  sottoposti  a  sequestro
amministrativo  o  a  fermo,  nonche'  dell'alienazione  dei  veicoli
confiscati  a  seguito  di sequestro amministrativo, l'individuazione
del  custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili
al  luogo  o  alla  data  di  esecuzione  del  sequestro o del fermo,
nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con
il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello
svolgimento   di   gare   ristrette,   ciascuna  relativa  ad  ambiti
territoriali  infraregionali.  La convenzione ha ad oggetto l'obbligo
ad   assumere   la   custodia  dei  veicoli  sottoposti  a  sequestro
amministrativo  o  a  fermo  e  di  quelli  confiscati  a seguito del
sequestro  e  ad  acquistare  i  medesimi  veicoli  nelle  ipotesi di
trasferimento  di  proprieta',  ai  sensi  degli  articoli 213, comma
2-quater,   e   214,  comma  1,  ultimo  periodo,  e  di  alienazione
conseguente  a  confisca.  Ai  fini dell'aggiudicazione delle gare le
amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente
piu' vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed
alle modalita' di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed
all'ammontare  delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per
l'individuazione  del  custode-acquirente, indicati nel primo periodo
del  presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal
Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio.
  2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214,
comma   1,  ultimo  periodo,  in  relazione  al  trasferimento  della
proprieta'  dei  veicoli  sottoposti  a  sequestro amministrativo o a
fermo,  per  i  veicoli confiscati l'alienazione si perfeziona con la
notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del
provvedimento  dal quale risulta la determinazione all'alienazione da
parte  dell'Agenzia  del  demanio.  Il  provvedimento  notificato  e'
comunicato   al  pubblico  registro  automobilistico  competente  per
l'aggiornamento delle iscrizioni.
  3.   Le   disposizioni   del   presente   articolo   si   applicano
all'alienazione   dei  veicoli  confiscati  a  seguito  di  sequestro
amministrativo  in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.».
  2.  I  veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito
dell'applicazione  di  misure  di  sequestro  e  sanzioni  accessorie
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti,
purche' immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi
di  interesse  storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre
due  anni  alla  data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati,
sono  alienati,  anche  ai  soli  fini  della  rottamazione, mediante
cessione  al  soggetto titolare del deposito. La cessione e' disposta
sulla base di elenchi di veicoli predisposti dal prefetto anche senza
documentazione   dello   stato   di  conservazione.  I  veicoli  sono
individuati  secondo  il  tipo,  il  modello  ed il numero di targa o
telaio.
  3.  All'alienazione ed alle attivita' ad essa funzionali e connesse
procedono  congiuntamente  il  Ministero dell'interno e l'Agenzia del
demanio,  secondo  modalita'  stabilite  con  decreto dirigenziale di
concerto tra le due Amministrazioni.
  4.   Il   corrispettivo   dell'alienazione   e'  determinato  dalle
Amministrazioni  procedenti  in  modo  cumulativo  per  il totale dei
veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni
dei     veicoli,     dell'ammontare    delle    somme    dovute    al
depositario-acquirente,  computate  secondo  i  criteri stabiliti nel
comma 6, in relazione alle spese di custodia, nonche' degli eventuali
oneri    di   rottamazione   che   possono   gravare   sul   medesimo
depositario-acquirente.
  5.  L'alienazione  del  veicolo  si  perfeziona  con la notifica al
depositario-acquirente   del   provvedimento  dal  quale  risulta  la
determinazione    all'alienazione   da   parte   dell'Amministrazione
procedente,   anche   relativamente   ad   elenchi   di  veicoli.  Il
provvedimento   notificato   e'   comunicato   al  pubblico  registro
automobilistico  competente  per  l'aggiornamento  delle  iscrizioni,
senza oneri.
  6. Al custode e' riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui all'((
articolo  )) 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982,  n.  571,  un  importo complessivo forfettario, comprensivo del
trasporto,  calcolato,  per  ciascuno  degli  ultimi  dodici  mesi di
custodia,  in  euro  6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro
24,00  per  gli  autoveicoli  ed  i  rimorchi  di  massa  complessiva
inferiore  a  3,5  tonnellate,  nonche'  per  le macchine agricole ed
operatrici,  ed  in  euro  30,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di
massa  complessiva  superiore  a  3,5  tonnellate.  Gli  importi sono
progressivamente ridotti del venti per cento per ogni ulteriore anno,
o  frazione  di  esso,  di  custodia  del  veicolo, salva l'eventuale
intervenuta    prescrizione    delle    somme    dovute.   Le   somme
complessivamente  riconosciute  come  dovute  sono  versate in cinque
ratei costanti annui; la prima rata e' corrisposta nell'anno 2004.
  7.  Se  risultano  vizi  relativi alla notificazione degli atti del
procedimento   sanzionatorio   non  si  procede,  nei  confronti  del
trasgressore, al recupero delle spese di custodia liquidate.
  8.  Nei  casi  previsti  dal presente articolo, la prescrizione del
diritto  alla  riscossione  delle  somme  dovute a titolo di sanzione
amministrativa,  nonche'  il  mancato  recupero,  nei  confronti  del
trasgressore, delle spese di trasporto e di custodia, non determinano
responsabilita' contabile.
  9.  Le  operazioni  di  rottamazione  o  di alienazione dei veicoli
oggetto  della disciplina di cui al presente articolo sono esenti dal
pagamento  di  qualsiasi  tributo  od onere ai fini degli adempimenti
relativi alle formalita' per l'annotazione nei pubblici registri.
  10.  Le  procedure di alienazione o rottamazione straordinaria che,
alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, sono state
avviate  dalle  singole prefetture - uffici territoriali del Governo,
qualora non ancora concluse, sono disciplinate dalle disposizioni del
presente  articolo. In questo caso i compensi dovuti ai custodi e non
ancora  liquidati  sono determinati ai sensi del comma 6, anche sulla
base  di  una autodichiarazione del titolare della depositeria, salvo
che  a livello locale siano state individuate condizioni di pagamento
meno onerose per l'erario.
  11.  In  relazione  ai  veicoli,  diversi  da  quelli oggetto della
disciplina  stabilita dal presente articolo, che alla data di entrata
in  vigore  del  presente decreto sono giacenti presso le depositerie
autorizzate  a  seguito dell'applicazione di misure di sequestro o di
fermo  previste  dal decreto legislativo n. 285 del 1992, l'organo di
polizia  che  ha  proceduto  al  sequestro  o  al  fermo  notifica al
proprietario  l'avviso  previsto dal comma 2-quater dell'articolo 213
del predetto decreto legislativo, introdotto dal comma 1, lettera a),
n.  2)  del  presente  articolo, con l'esplicito avvertimento che, in
caso  di  rifiuto  della  custodia  del  veicolo  a proprie spese, si
procedera',  altresi', all'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria  e  della  sanzione amministrativa accessoria previste, al
riguardo, dal comma 2-ter del predetto art. 213, introdotto dal comma
1,  lettera  a),  n.  2)  del  presente articolo. Il termine di dieci
giorni,  dopo  il  cui  inutile  decorso si verifica il trasferimento
della  proprieta'  del  veicolo  al custode, decorre dalla data della
notificazione  dell'avviso.  La  somma  ricavata  dall'alienazione e'
depositata,  sino  alla  definizione del procedimento in relazione al
quale e' stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto
fruttifero  presso  la  tesoreria  dello  Stato. In caso di confisca,
questa ha ad oggetto la somma depositata, in ogni altro caso la somma
depositata e' restituita all'avente diritto.
  12.  Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 213, comma 2-quater,
e  214,  comma  1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 285 del
1992,  rispettivamente introdotto e sostituito dal presente articolo,
fino  alla  stipula  delle convenzioni previste dall'articolo 214-bis
del  medesimo  decreto legislativo, introdotto dal presente articolo,
l'alienazione  o  la  rottamazione  dei  veicoli continuano ad essere
disciplinate  dalle  disposizioni  vigenti  alla  data  di entrata in
vigore del presente decreto.
  13.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto sono
abrogate le disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, lettere a),
b) e c), e 2, e all'articolo 50 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nonche'  le  disposizioni  degli  articoli 395,  397, comma 5, e 398,
comma  3,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495.