Art. 39
              Altre disposizioni in materia di entrata

  1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, la
disposizione  di  cui  all'articolo  3,  comma  4, primo periodo, del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trova applicazione anche
relativamente   al   pagamento   delle  imposte  di  consumo  di  cui
all'articolo  62  del  medesimo testo unico nonche', dalla data della
relativa  istituzione,  del contributo di cui agli articoli 6 e 7 del
decreto-legge    28 dicembre    2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per l'anno 2003,
il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n.
504 del 1995 e' adottato non oltre il 22 novembre dello stesso anno e
l'acconto,  di  misura  non inferiore al 98 per cento: a) per gli oli
minerali,   escluso   il   gas  metano,  relativamente  alla  seconda
quindicina  del mese di dicembre, e' riferito all'accisa dovuta per i
prodotti immessi in consumo nel periodo dall'1 al 15 dicembre; b) per
i  prodotti  di cui all'articolo 62 del citato decreto legislativo n.
504, relativo al mese di dicembre, e' riferito all'imposta dovuta per
le immissioni in consumo relative al mese di novembre.
  2.  L'Agenzia  delle  entrate provvede alla riscossione dei crediti
vantati  dagli  enti  pubblici  nazionali individuati con decreto del
Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi  entro  il
30 novembre   2003.   Le  modalita'  di  riscossione,  i  termini  di
riversamento  agli  enti  delle  somme incassate, nonche' il rimborso
degli  oneri  sostenuti  dall'Agenzia,  sono disciplinati da apposita
convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze.  Restano  impregiudicate le attribuzioni degli enti titolari
dei  crediti quanto alla facolta' di concedere rateazioni e dilazioni
ai  sensi  della  normativa  vigente,  nonche',  in  caso  di mancato
spontaneo  pagamento  del debitore, alla formazione dei ruoli ai fini
della riscossione coattiva.
  3.  Gli eventuali trasferimenti a favore degli enti di cui al comma
2  sono  ridotti,  per  l'anno  2004,  di 500 milioni di euro. Con il
decreto  di cui al comma 2 e' quantificato, per ciascuno dei predetti
enti,  l'ammontare  della  riduzione  dei trasferimenti. Tenuto conto
dell'esaurimento del ciclo di efficacia delle disposizioni in materia
di  definizioni  tributarie  agevolate, di cui alla legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni, in sede di definizione
dell'atto  di  indirizzo  annuale, di cui all'articolo 59 del decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  valevole per l'anno 2004, si
procede  al  nuovo  orientamento delle linee dell'azione accertatrice
delle   strutture   dell'Amministrazione   finanziaria   al  fine  di
rafforzare  significativamente,  a  decorrere  dallo  stesso  anno, i
risultati dell'attivita' di controllo tributario.
  4. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 825,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  richieste sono
corredate,  in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da
una   scheda   rappresentativa   degli  effetti  economico-finanziari
conseguenti  alla  variazione  proposta.».  Tale  disposizione  trova
applicazione   anche   nei   riguardi   delle   richieste   formulate
anteriormente  alla  data di entrata in vigore del presente decreto e
per le quali, fino alla medesima data, non e' stato ancora pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale il relativo provvedimento di accoglimento;
in  relazione  a  tali  richieste,  il termine per la conclusione del
procedimento  di  valutazione, da parte dell'Amministrazione autonoma
dei  monopoli di Stato, riprende a decorrere per intero dalla data in
cui  perviene  alla predetta Amministrazione, per ciascuna richiesta,
la   scheda   di   cui   al   primo   periodo   del  presente  comma.
Nell'articolo 21,  comma  8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le
parole: «30 aprile 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2003».
  5.  Al  comma  1  dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2003, n.
289,  le  parole:  «entro  il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 ottobre 2004».
  6.  Al  comma  6  dell'articolo  110 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni, le parole: «la durata di
ciascuna  partita»  sono  sostituite dalle seguenti: «la durata della
partita»;  ((  le  parole:  «non  e'  inferiore a dieci secondi» sono
sostituite   dalle   seguenti:  «e'  compresa  tra  sette  e  tredici
secondi»;)) le parole: «a venti volte il costo della singola partita»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a  50  euro»;  le parole: «7.000
partite» sono sostituite dalle seguenti: «14.000 partite»; le parole:
«90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento».
((    7.  Il  termine  del  1° gennaio 2004, di cui all'articolo 110,
comma  7,  lettera  b), terzo periodo, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni e' prorogato al 30 aprile 2004 relativamente
ai soli apparecchi e congegni di cui al predetto comma 7, lettera b),
per  i quali, entro il 31 dicembre 2003, e' stato rilasciato il nulla
osta  di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni,
e  sono state assolte le relative imposte. A decorrere dal 1° gennaio
2004,  nei  casi  in cui non e' stato rilasciato entro il 31 dicembre
2003  il  nulla  osta  di  cui al periodo precedente, e dal 1° maggio
2004, nei casi in cui e' stato rilasciato il predetto nulla osta, gli
apparecchi  e  congegni  di  cui  al  periodo  precedente non possono
consentire  il prolungamento o la ripetizione della partita e, se non
convertiti  in uno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
ovvero  comma  7,  lettere  a)  e  c), del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931:
    a) gli  stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il
31 gennaio  2004  e il 31 maggio 2004, secondo le modalita' stabilite
con   decreto   dirigenziale  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
    b) ferme  restando  le sanzioni previste dal comma 9 del predetto
articolo 110, i relativi nulla osta perdono efficacia;
    c) all'autorita'  amministrativa  e'  preclusa la possibilita' di
rilasciare  al gestore, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5, della
legge  23 dicembre  2000, n. 388, ulteriori nulla osta per un periodo
di cinque anni
  7-bis.  Nell'articolo  110  del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  di  cui  al  regio  decreto  18 giugno  1931,  n.  773, e
successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
  «7-bis.  Gli  apparecchi  e  congegni di cui al comma 7 non possono
riprodurre  il  gioco  del  poker o, comunque, anche in parte, le sue
regole fondamentali» ))
  8. Al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  640,  e successive modificazioni e
integrazioni,  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto il seguente: «A
decorrere  dal  1° gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente
periodo  si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per
il  gioco  lecito  di cui all'articolo 110, comma 7, del citato testo
unico.».
  9. Al comma 2 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  640, e successive modificazioni ed
integrazioni,  sono  abrogate  le  parole:  «e per ciascuno di quelli
successivi».
  10.  All'articolo 14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  640, e successive modificazioni ed
integrazioni,  dopo  le  parole:  «per  l'anno 2001 e per ciascuno di
quelli successivi» sono aggiunte le seguenti: «fino all'anno 2003».
  11. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Per gli apparecchi e
congegni  di  cui  all'articolo  110,  comma 7, del testo unico delle
leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n.   773,   e   successive  modificazioni  e  integrazioni,  ai  fini
dell'imposta  sugli  intrattenimenti  la misura dell'imponibile medio
forfetario  annuo  e',  per  l'anno  2004  e  per  ciascuno di quelli
successivi, prevista in:
    a) 1.800  euro,  per  gli  apparecchi  di cui alla lettera a) del
predetto comma 7 dell'articolo 110;
    b) 2.500  euro,  per  gli  apparecchi  di cui alla lettera b) del
predetto comma 7 dell'articolo 110;
    c) 1.800  euro,  per  gli  apparecchi  di cui alla lettera c) del
predetto comma 7 dell'articolo 110.».
  12.  Il  comma  4  dell'articolo  14-bis del decreto del Presidente
della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  e' sostituito dal seguente: «4. Entro il 30 giugno
2004  sono  individuati,  con  procedure  ad  evidenza  pubblica  nel
rispetto   della  normativa  nazionale  e  comunitaria,  uno  o  piu'
concessionari  della  rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma
dei  monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di
cui  all'articolo  110,  comma  6,  del  testo  unico  delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive  modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono
la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del
gioco  lecito  previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
adottati  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, sono
dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.».
((    12-bis.  Per  la  definizione delle posizioni dei concessionari
incaricati   della  raccolta  di  scommesse  sportive  ai  sensi  dei
regolamenti  emanati  in attuazione dell'articolo 3, comma 230, della
legge   28 dicembre  1995,  n.  549,  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo  8,  commi  5, 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 24 giugno
2003,  n.  147,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 200, e del decreto dirigenziale emanato ai sensi del comma 7
sopra indicato.
  13.  Agli  apparecchi  e congegni di cui all'articolo 110, comma 6,
del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati
in  rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del
13,5  per  cento  delle  somme  giocate.  Per  l'anno  2004,  fino al
collegamento in rete, e' dovuto, a titolo di acconto:
    a) per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1° gennaio al
31 maggio  2004,  il  nulla  osta  di cui al comma 5 dell'articolo 38
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un versamento di 4.200 euro, da
effettuarsi in due rate nella misura di:
      1)  1.000  euro  contestualmente  alla richiesta del nulla osta
stesso;
      2)  3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di
cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni;
    b) per  gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1° giugno al
31 ottobre  2004,  il  nulla  osta  di  cui  al  citato  comma  5, un
versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:
      1)  1.000  euro  contestualmente  alla richiesta del nulla osta
stesso;
      2)  1.700  euro  antecedentemente  al  richiamato  collegamento
obbligatorio;
  13-bis.   Con   decreto   del   Ministero   dell'economia  e  delle
finanze-Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato, da emanare
entro  il 31 dicembre 2003, sono definiti i termini e le modalita' di
assolvimento  del  prelievo  erariale  unico e dell'acconto di cui al
comma 13.
  13-ter.   Ferme   restando  le  attribuzioni  del  Ministero  delle
attivita'  produttive  in materia di concorsi ed operazioni a premio,
le  disposizioni  in  tema  di  attribuzione  unitaria  al  Ministero
dell'economia  e  delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato  delle  funzioni  statali  in  materia  di organizzazione e
gestione  dei  giuochi,  ed  in particolare quelle introdotte con gli
articoli 12,  comma  1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 8, comma
1,  del  decreto-legge  24 dicembre  2002,  n.  282,  convertito, con
modificazioni,  dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, 25, comma 2, del
decreto   legislativo   30 luglio   1999,  n.  300,  come  sostituito
dall'articolo  1  del  decreto  legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si
intendono  nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle di
controllo sulle attivita' che costituiscono, per la mancanza di reali
scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giuochi.
  13-quater.  Al  fine  di  razionalizzare  e  semplificare i compiti
amministrativi   diretti  a  contrastare  comportamenti  elusivi  del
monopolio  statale  dei  giuochi,  senza aggravio degli adempimenti a
carico  dei  soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio,
il  Ministero  delle  attivita'  produttive  trasmette  al  Ministero
dell'economia  e  delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato,  all'atto  del loro ricevimento, copia delle comunicazioni
preventive di avvio dei concorsi a premio previste dal regolamento di
cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n.
430,   nonche'   dei  relativi  allegati.  Entro  trenta  giorni  dal
ricevimento  della  copia  delle  comunicazioni  di  cui  al  periodo
precedente,      il      Ministero     dell'economia     e     delle,
finanze-Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  qualora
individui  coincidenza  tra  il  concorso a premio e una attivita' di
giuoco  riservato allo Stato, lo dichiara con provvedimento espresso,
assegnando  il  termine  di  cinque  giorni  per  la cessazione delle
attivita'.  Il  provvedimento e' comunicato al soggetto interessato e
al  Ministero  delle  attivita' produttive. Ferma l'irrogazione delle
sanzioni  amministrative ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 4, del
regio   decreto-legge  19 ottobre  1938,  n.  1933,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  5 giugno  1939,  n.  973,  e successive
modificazioni,  e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la
prosecuzione  del concorso a premio, nelle stesse forme enunciate con
la  comunicazione  di  cui  al primo periodo, e' punita con l'arresto
fino  ad  un  anno. Con decreto interdirigenziale del Ministero delle
attivita'   produttive   e   del   Ministero  dell'economia  e  delle
finanze-Amministrazione   autonoma   dei   monopoli   di  Stato  sono
rideterminate  le  forme  della comunicazione preventiva di avvio dei
concorsi  a  premio, anche per consentire la loro trasmissione in via
telematica.  Il  Ministero  delle attivita' produttive e il Ministero
dell'economia  e  delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato,  d'intesa  fra  loro,  stabiliscono,  anche in vista della
completa   informatizzazione   del  processo  comunicativo,  adeguate
modalita'  di  trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al
primo periodo del presente comma.
  13-quinquies. Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio
statale  dei  giuochi, i soggetti che intendono svolgere le attivita'
richiamate  dall'articolo  19,  comma  4,  lettera  d),  della  legge
27 dicembre  1997,  n. 449, inviano, prima di darvi corso, e comunque
prima  della  comunicazione prevista dal citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, una autonoma
comunicazione      al     Ministero     dell'economia     e     delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e
con  le  modalita'  stabilite  con provvedimento dirigenziale di tale
Amministrazione.  Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte
del  Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato,  si  intende comunque rilasciato nulla osta
all'effettuazione  delle  attivita' di cui al primo periodo; entro lo
stesso     termine,    il    Ministero    dell'economia    e    delle
finanze-Amministrazione   autonoma   dei   monopoli   di  Stato  puo'
espressamente   subordinare   il   nulla   osta  all'ottemperanza  di
specifiche  prescrizioni  circa  le  modalita'  di  svolgimento delle
attivita' predette, affinche' le stesse non risultino coincidenti con
attivita'  di  giuoco riservato allo Stato. Ferma l'irrogazione delle
sanzioni   amministrative   di  cui  al  citato  regio  decreto-legge
19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato,  lo  svolgimento  delle  attivita' di cui al primo periodo, in
caso  di  diniego  di  nulla  osta  ovvero  senza  l'osservanza delle
prescrizioni eventualmente impartite, e' punito con l'arresto fino ad
un anno.
  13-sexies.  Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e al
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 marzo  2002,  n.  69,  si  applicano  anche  alle  bande  musicali
amatoriali,  ai  cori  ed  alle compagnie teatrali amatoriali, per le
manifestazioni organizzate dalle stesse. ))
  14.  Con  uno  o  piu'  decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze,  adottati  ai  sensi  dell'articolo 16, comma 1, della legge
13 maggio  1999,  n.  133,  sono  disciplinate  le  nuove scommesse a
totalizzatore  nazionale  su  eventi diversi dalle corse dei cavalli,
secondo  principi  di  armonizzazione con la disciplina organizzativa
dei  concorsi  pronostici  su base sportiva, di razionalizzazione dei
costi  di  distribuzione,  di  semplificazione della disciplina delle
citate  scommesse  anche  con  riferimento  al profilo impositivo, di
salvaguardia del prelievo a favore del CONI e dell'erario, nonche' di
tutela  dello  scommettitore,  destinando  a  premio  una  quota  non
inferiore  al 40% delle somme raccolte. Il decreto o i decreti di cui
al  presente  comma stabiliscono le date a decorrere dalle quali sono
abrogate   le   tipologie  di  scommesse  a  totalizzatore  nazionale
disciplinate dai decreti del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n.
174,  e  2 agosto  1999,  n.  278. Il Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in attuazione
delle  disposizioni dei decreti di cui al presente comma, definisce i
requisiti  tecnici delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su
eventi diversi dalle corse dei cavalli.
((    14-bis. Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso
alla  data  del  1° gennaio  2004,  all'articolo  1,  comma 5, ultimo
periodo,  del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio  1998,  n. 30, e successive
modificazioni, dopo le parole: «sei viaggi mensili,» sono inserite le
seguenti:  «o  viaggi,  ciascuno con percorrenza superiore alle cento
miglia marine».
  14-ter.  Per  effetto  dell'articolo  31,  comma  22,  della  legge
27 dicembre  2002,  n. 289, le ordinanze ingiunzione emesse, ai sensi
dell'articolo  18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anteriormente
alla data di entrata in vigore della citata legge n. 289 del 2002, ed
opposte  dagli  enti  locali  o  dagli  amministratori  per garantire
l'erogazione   di   servizi   pubblici   essenziali,  concernenti  le
violazioni  degli  articoli 11, 13, 18, 19 e 27, comma 2, della legge
29 aprile   1949,   n.   264,  e  successive  modificazioni,  nonche'
dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 dicembre  1988,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 306 del
31 dicembre   1988,   si   intendono   revocate  ed  inefficaci,  con
l'estinzione  dei  relativi  giudizi. Qualora questi siano stati gia'
definiti  cessano  le procedure, anche coattive, di riscossione delle
sanzioni irrogate.
  14-quater.   Alle   acque  potabili  trattate  somministrate  nelle
collettivita'  ed  in  altri  esercizi  pubblici,  ottenute  mediante
trattamento   attraverso   apparecchiature   con   sistema   a  raggi
ultravioletti  purche'  specificamente  approvate dal Ministero della
salute  in  conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro
della  sanita'  21 dicembre  1990,  n.  443,  si applicano gli stessi
parametri chimici e batteriologici applicati alle acque minerali.
  14-quinquies.  All'articolo 7, comma 4, della legge 30 aprile 1999,
n.  136, dopo le parole: «che abbiano la proprieta», sono inserite le
seguenti:  «o  che  abbiano  in  corso  le  procedure di acquisto con
stipula   di  un  contratto  preliminare  di  acquisto  registrato  e
trascritto».
  14-sexies.   All'articolo  31,  comma  1,  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di
cui  al  decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: «sei
mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
  14-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge
27 febbraio  1982,  n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 aprile  1982, n. 187, si applicano anche agli atti e provvedimenti
amministrativi  adottati dai sindaci, anche in qualita' di funzionari
delegati  dalla  regione Friuli-Venezia Giulia, non oltre la data del
31 dicembre  1991,  diretti  a  realizzare  gli obiettivi debitamente
accertati dal comune, previsti dalla legge per la ricostruzione delle
zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
  14-octies.  All'articolo  10 della legge 7 aprile 2003, n. 80, dopo
il comma 1, e' inserito il seguente:
    «1-bis.  I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 4
tengono  conto  della  riforma  del diritto societario attuata con il
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6».
  14-nonies.   Al   decreto   legislativo  17 maggio  1999,  n.  153,
all'articolo 1, comma 1, lettera d), le parole: «non superiore a tre»
sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a cinque».
  14-decies.  E'  istituita  nell'ambito della Scuola superiore della
pubblica   amministrazione,  senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  del
bilancio  dello  Stato,  una  apposita  sezione,  denominata Istituto
superiore  per  l'alta  cultura comunitaria ed europea. Con i decreti
legislativi   di  riordino  della  Scuola  superiore  della  pubblica
amministrazione,  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo 1 della legge
6 luglio  2002,  n.  137,  si  individuano  i  compiti della predetta
sezione   e   si   disciplina   l'organizzazione  della  stessa,  con
particolare  riferimento  alla nomina, in sede di prima applicazione,
del responsabile e dei docenti.
  14-undecies.   Nell'articolo   2,   comma   2,   del  decreto-legge
24 dicembre  2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio  2003,  n.  27,  le  parole:  «16 maggio  2003»,  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2004» ))