Art. 39
Altre disposizioni in materia di entrata
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, primo periodo, del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trova applicazione anche
relativamente al pagamento delle imposte di consumo di cui
all'articolo 62 del medesimo testo unico nonche', dalla data della
relativa istituzione, del contributo di cui agli articoli 6 e 7 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per l'anno 2003,
il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n.
504 del 1995 e' adottato non oltre il 22 novembre dello stesso anno e
l'acconto, di misura non inferiore al 98 per cento: a) per gli oli
minerali, escluso il gas metano, relativamente alla seconda
quindicina del mese di dicembre, e' riferito all'accisa dovuta per i
prodotti immessi in consumo nel periodo dall'1 al 15 dicembre; b) per
i prodotti di cui all'articolo 62 del citato decreto legislativo n.
504, relativo al mese di dicembre, e' riferito all'imposta dovuta per
le immissioni in consumo relative al mese di novembre.
2. L'Agenzia delle entrate provvede alla riscossione dei crediti
vantati dagli enti pubblici nazionali individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il
30 novembre 2003. Le modalita' di riscossione, i termini di
riversamento agli enti delle somme incassate, nonche' il rimborso
degli oneri sostenuti dall'Agenzia, sono disciplinati da apposita
convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze. Restano impregiudicate le attribuzioni degli enti titolari
dei crediti quanto alla facolta' di concedere rateazioni e dilazioni
ai sensi della normativa vigente, nonche', in caso di mancato
spontaneo pagamento del debitore, alla formazione dei ruoli ai fini
della riscossione coattiva.
3. Gli eventuali trasferimenti a favore degli enti di cui al comma
2 sono ridotti, per l'anno 2004, di 500 milioni di euro. Con il
decreto di cui al comma 2 e' quantificato, per ciascuno dei predetti
enti, l'ammontare della riduzione dei trasferimenti. Tenuto conto
dell'esaurimento del ciclo di efficacia delle disposizioni in materia
di definizioni tributarie agevolate, di cui alla legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, in sede di definizione
dell'atto di indirizzo annuale, di cui all'articolo 59 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, valevole per l'anno 2004, si
procede al nuovo orientamento delle linee dell'azione accertatrice
delle strutture dell'Amministrazione finanziaria al fine di
rafforzare significativamente, a decorrere dallo stesso anno, i
risultati dell'attivita' di controllo tributario.
4. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 825,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le richieste sono
corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da
una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari
conseguenti alla variazione proposta.». Tale disposizione trova
applicazione anche nei riguardi delle richieste formulate
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e
per le quali, fino alla medesima data, non e' stato ancora pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale il relativo provvedimento di accoglimento;
in relazione a tali richieste, il termine per la conclusione del
procedimento di valutazione, da parte dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, riprende a decorrere per intero dalla data in
cui perviene alla predetta Amministrazione, per ciascuna richiesta,
la scheda di cui al primo periodo del presente comma.
Nell'articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le
parole: «30 aprile 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2003».
5. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2003, n.
289, le parole: «entro il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 ottobre 2004».
6. Al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «la durata di
ciascuna partita» sono sostituite dalle seguenti: «la durata della
partita»; (( le parole: «non e' inferiore a dieci secondi» sono
sostituite dalle seguenti: «e' compresa tra sette e tredici
secondi»;)) le parole: «a venti volte il costo della singola partita»
sono sostituite dalle seguenti: «a 50 euro»; le parole: «7.000
partite» sono sostituite dalle seguenti: «14.000 partite»; le parole:
«90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento».
(( 7. Il termine del 1° gennaio 2004, di cui all'articolo 110,
comma 7, lettera b), terzo periodo, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni e' prorogato al 30 aprile 2004 relativamente
ai soli apparecchi e congegni di cui al predetto comma 7, lettera b),
per i quali, entro il 31 dicembre 2003, e' stato rilasciato il nulla
osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni,
e sono state assolte le relative imposte. A decorrere dal 1° gennaio
2004, nei casi in cui non e' stato rilasciato entro il 31 dicembre
2003 il nulla osta di cui al periodo precedente, e dal 1° maggio
2004, nei casi in cui e' stato rilasciato il predetto nulla osta, gli
apparecchi e congegni di cui al periodo precedente non possono
consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, se non
convertiti in uno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
ovvero comma 7, lettere a) e c), del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931:
a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il
31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, secondo le modalita' stabilite
con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto
articolo 110, i relativi nulla osta perdono efficacia;
c) all'autorita' amministrativa e' preclusa la possibilita' di
rilasciare al gestore, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ulteriori nulla osta per un periodo
di cinque anni
7-bis. Nell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono
riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue
regole fondamentali» ))
8. Al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e
integrazioni, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «A
decorrere dal 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente
periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per
il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del citato testo
unico.».
9. Al comma 2 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono abrogate le parole: «e per ciascuno di quelli
successivi».
10. All'articolo 14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed
integrazioni, dopo le parole: «per l'anno 2001 e per ciascuno di
quelli successivi» sono aggiunte le seguenti: «fino all'anno 2003».
11. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Per gli apparecchi e
congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini
dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio
forfetario annuo e', per l'anno 2004 e per ciascuno di quelli
successivi, prevista in:
a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del
predetto comma 7 dell'articolo 110;
b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del
predetto comma 7 dell'articolo 110;
c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del
predetto comma 7 dell'articolo 110.».
12. Il comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni
ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: «4. Entro il 30 giugno
2004 sono individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel
rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o piu'
concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di
cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono
la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del
gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.».
(( 12-bis. Per la definizione delle posizioni dei concessionari
incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi dei
regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 3, comma 230, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni
dell'articolo 8, commi 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 24 giugno
2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 200, e del decreto dirigenziale emanato ai sensi del comma 7
sopra indicato.
13. Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati
in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del
13,5 per cento delle somme giocate. Per l'anno 2004, fino al
collegamento in rete, e' dovuto, a titolo di acconto:
a) per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1° gennaio al
31 maggio 2004, il nulla osta di cui al comma 5 dell'articolo 38
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un versamento di 4.200 euro, da
effettuarsi in due rate nella misura di:
1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta
stesso;
2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di
cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni;
b) per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1° giugno al
31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al citato comma 5, un
versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:
1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta
stesso;
2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato collegamento
obbligatorio;
13-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare
entro il 31 dicembre 2003, sono definiti i termini e le modalita' di
assolvimento del prelievo erariale unico e dell'acconto di cui al
comma 13.
13-ter. Ferme restando le attribuzioni del Ministero delle
attivita' produttive in materia di concorsi ed operazioni a premio,
le disposizioni in tema di attribuzione unitaria al Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato delle funzioni statali in materia di organizzazione e
gestione dei giuochi, ed in particolare quelle introdotte con gli
articoli 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 8, comma
1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, 25, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito
dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si
intendono nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle di
controllo sulle attivita' che costituiscono, per la mancanza di reali
scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giuochi.
13-quater. Al fine di razionalizzare e semplificare i compiti
amministrativi diretti a contrastare comportamenti elusivi del
monopolio statale dei giuochi, senza aggravio degli adempimenti a
carico dei soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio,
il Ministero delle attivita' produttive trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, all'atto del loro ricevimento, copia delle comunicazioni
preventive di avvio dei concorsi a premio previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n.
430, nonche' dei relativi allegati. Entro trenta giorni dal
ricevimento della copia delle comunicazioni di cui al periodo
precedente, il Ministero dell'economia e delle,
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, qualora
individui coincidenza tra il concorso a premio e una attivita' di
giuoco riservato allo Stato, lo dichiara con provvedimento espresso,
assegnando il termine di cinque giorni per la cessazione delle
attivita'. Il provvedimento e' comunicato al soggetto interessato e
al Ministero delle attivita' produttive. Ferma l'irrogazione delle
sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 4, del
regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive
modificazioni, e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la
prosecuzione del concorso a premio, nelle stesse forme enunciate con
la comunicazione di cui al primo periodo, e' punita con l'arresto
fino ad un anno. Con decreto interdirigenziale del Ministero delle
attivita' produttive e del Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono
rideterminate le forme della comunicazione preventiva di avvio dei
concorsi a premio, anche per consentire la loro trasmissione in via
telematica. Il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, d'intesa fra loro, stabiliscono, anche in vista della
completa informatizzazione del processo comunicativo, adeguate
modalita' di trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al
primo periodo del presente comma.
13-quinquies. Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio
statale dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere le attivita'
richiamate dall'articolo 19, comma 4, lettera d), della legge
27 dicembre 1997, n. 449, inviano, prima di darvi corso, e comunque
prima della comunicazione prevista dal citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, una autonoma
comunicazione al Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e
con le modalita' stabilite con provvedimento dirigenziale di tale
Amministrazione. Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte
del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, si intende comunque rilasciato nulla osta
all'effettuazione delle attivita' di cui al primo periodo; entro lo
stesso termine, il Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo'
espressamente subordinare il nulla osta all'ottemperanza di
specifiche prescrizioni circa le modalita' di svolgimento delle
attivita' predette, affinche' le stesse non risultino coincidenti con
attivita' di giuoco riservato allo Stato. Ferma l'irrogazione delle
sanzioni amministrative di cui al citato regio decreto-legge
19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, lo svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo, in
caso di diniego di nulla osta ovvero senza l'osservanza delle
prescrizioni eventualmente impartite, e' punito con l'arresto fino ad
un anno.
13-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle bande musicali
amatoriali, ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le
manifestazioni organizzate dalle stesse. ))
14. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze, adottati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge
13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinate le nuove scommesse a
totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli,
secondo principi di armonizzazione con la disciplina organizzativa
dei concorsi pronostici su base sportiva, di razionalizzazione dei
costi di distribuzione, di semplificazione della disciplina delle
citate scommesse anche con riferimento al profilo impositivo, di
salvaguardia del prelievo a favore del CONI e dell'erario, nonche' di
tutela dello scommettitore, destinando a premio una quota non
inferiore al 40% delle somme raccolte. Il decreto o i decreti di cui
al presente comma stabiliscono le date a decorrere dalle quali sono
abrogate le tipologie di scommesse a totalizzatore nazionale
disciplinate dai decreti del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n.
174, e 2 agosto 1999, n. 278. Il Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in attuazione
delle disposizioni dei decreti di cui al presente comma, definisce i
requisiti tecnici delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su
eventi diversi dalle corse dei cavalli.
(( 14-bis. Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso
alla data del 1° gennaio 2004, all'articolo 1, comma 5, ultimo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive
modificazioni, dopo le parole: «sei viaggi mensili,» sono inserite le
seguenti: «o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento
miglia marine».
14-ter. Per effetto dell'articolo 31, comma 22, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, le ordinanze ingiunzione emesse, ai sensi
dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anteriormente
alla data di entrata in vigore della citata legge n. 289 del 2002, ed
opposte dagli enti locali o dagli amministratori per garantire
l'erogazione di servizi pubblici essenziali, concernenti le
violazioni degli articoli 11, 13, 18, 19 e 27, comma 2, della legge
29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nonche'
dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del
31 dicembre 1988, si intendono revocate ed inefficaci, con
l'estinzione dei relativi giudizi. Qualora questi siano stati gia'
definiti cessano le procedure, anche coattive, di riscossione delle
sanzioni irrogate.
14-quater. Alle acque potabili trattate somministrate nelle
collettivita' ed in altri esercizi pubblici, ottenute mediante
trattamento attraverso apparecchiature con sistema a raggi
ultravioletti purche' specificamente approvate dal Ministero della
salute in conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro
della sanita' 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi
parametri chimici e batteriologici applicati alle acque minerali.
14-quinquies. All'articolo 7, comma 4, della legge 30 aprile 1999,
n. 136, dopo le parole: «che abbiano la proprieta», sono inserite le
seguenti: «o che abbiano in corso le procedure di acquisto con
stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e
trascritto».
14-sexies. All'articolo 31, comma 1, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: «sei
mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
14-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge
27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 aprile 1982, n. 187, si applicano anche agli atti e provvedimenti
amministrativi adottati dai sindaci, anche in qualita' di funzionari
delegati dalla regione Friuli-Venezia Giulia, non oltre la data del
31 dicembre 1991, diretti a realizzare gli obiettivi debitamente
accertati dal comune, previsti dalla legge per la ricostruzione delle
zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
14-octies. All'articolo 10 della legge 7 aprile 2003, n. 80, dopo
il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 4
tengono conto della riforma del diritto societario attuata con il
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6».
14-nonies. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
all'articolo 1, comma 1, lettera d), le parole: «non superiore a tre»
sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a cinque».
14-decies. E' istituita nell'ambito della Scuola superiore della
pubblica amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, una apposita sezione, denominata Istituto
superiore per l'alta cultura comunitaria ed europea. Con i decreti
legislativi di riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 1 della legge
6 luglio 2002, n. 137, si individuano i compiti della predetta
sezione e si disciplina l'organizzazione della stessa, con
particolare riferimento alla nomina, in sede di prima applicazione,
del responsabile e dei docenti.
14-undecies. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «16 maggio 2003», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2004» ))