Art. 40.
Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta
1. Alle distribuzioni di utili accantonati a riserva, (( ivi
intendendosi incluse le distribuzioni sotto qualsiasi forma di utili
e di riserve formate con utili, )) deliberate successivamente al
30 settembre 2003 e sino alla data di chiusura dell'esercizio in
corso al 31 dicembre 2003, il credito d'imposta di cui all'articolo
14, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
compete unicamente secondo le disposizioni degli articoli 11, comma
3-bis, e 94, comma 1-bis, del predetto testo unico e nel limite
del 51,51 per cento. Agli acconti sui dividendi deliberati ai sensi
dell'articolo 2433 bis del codice civile compete lo stesso regime
fiscale dell'utile distribuito o che sarebbe stato distribuito
dall'assemblea che approva il bilancio del relativo esercizio.
(( 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle
distribuzioni di utili relativi al periodo d'imposta chiuso
antecedentemente al 31 dicembre 2003, ad esclusione di quelle
deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il
1° settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata
dell'esercizio sociale. ))