Art. 41.
Modifica del regime tributario dei titoli obbligazionari
1. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 6, comma 1, sono soppresse le parole: «e che non
siano residenti negli Stati o territori di cui all'(( articolo )) 76,
comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis»;
b) nell'articolo 9, comma 2, alinea, le parole: «una banca o una
societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello
Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di
societa' di intermediazione mobiliare estere non residenti» sono
sostituite dalle seguenti: «una banca o una societa' di
intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una
stabile organizzazione in Italia di banche o di societa' di
intermediazione mobiliare estere non residenti ovvero una societa' di
gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi
dell'(( articolo )) 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58».
2. Per le banche centrali ed organismi che gestiscono anche le
riserve ufficiali dello Stato la disciplina di cui al comma 1,
lettera a), si applica anche con riferimento al periodo dal
19 febbraio 2002 al 24 aprile 2002.
3. Nell'articolo 27-ter, comma 8, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole:
«una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel
territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia
di banche o di imprese di investimento non residenti» sono sostituite
dalle seguenti: «una banca o una societa' di intermediazione
mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile
organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non
residenti, ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti
finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
4. E' abrogato l'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461. Tale disposizione ha effetto per i redditi di capitale
percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2004.
5. Fino a tutto il 31 dicembre 2003 resta in vigore e continua ad
applicarsi il coefficiente di rettifica di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come determinato dal
decreto del Ministro delle finanze in data 30 giugno 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1998.
6. Per i titoli senza cedola ottenuti attraverso la separazione
delle cedole e del mantello di obbligazioni emesse dallo Stato, a
tasso fisso non rimborsabili anticipatamente, di cui al decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in
data 15 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del
20 luglio 1998, restano in vigore e continuano ad applicarsi, sino a
tutto il 31 dicembre 2003, le disposizioni del decreto del Ministro
delle finanze in data 30 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998.
7. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto dovuto
a titolo di imposta sostitutiva.
8. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 3 hanno effetto a
decorrere dal 10 gennaio 2004.