Art. 41.
      Modifica del regime tributario dei titoli obbligazionari

  1. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 6, comma 1, sono soppresse le parole: «e che non
siano residenti negli Stati o territori di cui all'(( articolo )) 76,
comma  7-bis,  del  testo  unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis»;
    b) nell'articolo  9, comma 2, alinea, le parole: «una banca o una
societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello
Stato,  ovvero  una  stabile  organizzazione in Italia di banche o di
societa'  di  intermediazione  mobiliare  estere  non residenti» sono
sostituite   dalle   seguenti:   «una   banca   o   una  societa'  di
intermediazione  mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una
stabile   organizzazione  in  Italia  di  banche  o  di  societa'  di
intermediazione mobiliare estere non residenti ovvero una societa' di
gestione  accentrata  di  strumenti  finanziari  autorizzata ai sensi
dell'((  articolo  )) 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58».
  2.  Per  le  banche  centrali  ed organismi che gestiscono anche le
riserve  ufficiali  dello  Stato  la  disciplina  di  cui al comma 1,
lettera   a),  si  applica  anche  con  riferimento  al  periodo  dal
19 febbraio 2002 al 24 aprile 2002.
  3.  Nell'articolo  27-ter,  comma 8, primo periodo, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, le parole:
«una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel
territorio  dello  Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia
di banche o di imprese di investimento non residenti» sono sostituite
dalle   seguenti:  «una  banca  o  una  societa'  di  intermediazione
mobiliare,   residente   nel  territorio  dello  Stato,  una  stabile
organizzazione  in  Italia di banche o di imprese di investimento non
residenti,  ovvero  una  societa' di gestione accentrata di strumenti
finanziari   autorizzata   ai  sensi  dell'articolo  80  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
  4.  E'  abrogato  l'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre
1997,  n. 461. Tale disposizione ha effetto per i redditi di capitale
percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2004.
  5.  Fino  a tutto il 31 dicembre 2003 resta in vigore e continua ad
applicarsi  il  coefficiente  di rettifica di cui all'articolo 13 del
decreto  legislativo  21 novembre  1997, n. 461, come determinato dal
decreto del Ministro delle finanze in data 30 giugno 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1998.
  6.  Per  i  titoli  senza cedola ottenuti attraverso la separazione
delle  cedole  e  del  mantello di obbligazioni emesse dallo Stato, a
tasso  fisso  non rimborsabili anticipatamente, di cui al decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in
data  15 luglio  1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del
20 luglio  1998, restano in vigore e continuano ad applicarsi, sino a
tutto  il  31 dicembre 2003, le disposizioni del decreto del Ministro
delle  finanze  in  data  30 luglio  1998,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998.
  7.  Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto dovuto
a titolo di imposta sostitutiva.
  8.  Le  disposizioni  contenute  nei  commi  1  e 3 hanno effetto a
decorrere dal 10 gennaio 2004.