Art. 41-bis.
(( Altre disposizioni in materia tributaria ))
(( 1. All'articolo 26-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
«3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da
soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel
territorio dello Stato e dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta
sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva
puo' essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni
estere operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di
prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto
tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con
l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento
dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il
percipiente e' tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le
informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando,
anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una
dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed
informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente
all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-bis
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i redditi
percepiti dal 1° gennaio 2004.
3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
dopo il comma 2-quater, e' aggiunto il seguente:
«2-quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al
1° gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si
applicano anche alle imprese di assicurazione operanti nel territorio
dello Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi.
L'imposta di cui al comma 2 e' commisurata al solo ammontare delle
riserve matematiche ivi specificate relativo ai contratti di
assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine
essi adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 2 e
2-ter ovvero possono nominare un rappresentante fiscale residente nel
territorio dello Stato che risponde in solido con l'impresa estera
per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e
provvede alla dichiarazione annuale delle somme dovute».
4. All'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre
2000, n. 366, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «ai rivenditori
autorizzati e» sono inserite le seguenti: «il corrispondente
identificativo unitario o codice seriale di ciascun mezzo tecnico,
nonche' il»;
b) al comma 7, dopo le parole: «decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;» sono inserite le seguenti: «i
documenti di acquisto loro rilasciati da parte del soggetti di cui al
comma 1, conseguentemente agli adempimenti in capo ai medesimi ai
sensi del comma 2, sono integrati con l'elencazione
dell'identificativo unitario o codice seriale assegnato a ciascun
mezzo tecnico oggetto della cessione;».
5. L'articolo 1, nota II-bis), comma 4, secondo periodo, della
parte prima della tariffa allegata al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' sostituito
dal seguente: «Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul
valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono
stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli
acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota
applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante
dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonche' irrogare la
sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza
medesima».
6. Sono riconosciuti appartenenti al patrimonio dello Stato e
alienati anche con le modalita' e alle condizioni di cui all'articolo
29 i beni immobili non strumentali di proprieta' dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato individuati dall'Agenzia del demanio
con uno o piu' decreti dirigenziali, sulla base di elenchi
predisposti dall'Amministrazione dei monopoli medesima, da emanare ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410.
7. Nell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresi'
individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si
riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per la
societa' di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso
sulla sostituzione della societa' di gestione del risparmio, sulla
richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista e sulle
modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea e' convocata dal
consiglio di amministrazione della societa' di gestione del risparmio
anche su richiesta del partecipanti che rappresentino almeno il 5 per
cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono
approvate con il voto favorevole dei partecipanti che rappresentano
almeno il 30 per cento delle quote emesse. Le deliberazioni
dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione.
Esse si intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato
entro quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti
si applica, per quanto non disciplinato dalla presente disposizione e
dal regolamento previsto dal comma 1, l'articolo 46, commi 2 e 3».
8. Nell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
i commi 2 e 3 sono abrogati.
9. L'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Regime tributario dei partecipanti). - 1. Sui proventi di
cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a
fondi comuni d'investimento immobiliare di cul all'articolo 6, comma
1, la societa' di gestione del risparmio opera una ritenuta del 12,50
per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi
riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti periodici
redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
distribuiti in costanza di partecipazione nonche' sulla differenza
tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo
di sottoscrizione o acquisto. Il costo di sottoscrizione o acquisto
e' documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il
costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo d'acconto
nel confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni
sono relative all'impresa commerciale; b) societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; societa' ed enti
indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla
lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gil altri
soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito
delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. La
ritenuta non e' operata sui proventi percepiti dalle forme di
previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e dagli organismi d'investimento collettivo del
risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma
1 percepiti dai soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6
del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239».
10. Le disposizioni del comma 8 hanno effetto a decorrere dal
1° gennaio 2004. ))
11. Le disposizioni del comma 9 hanno effetto per i proventi
percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2004 sempre che riferiti a
periodi di attivita' dei fondi che hanno inizio successivamente al
31 dicembre 2003.
(( 12. Per i proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio
e riferiti a periodi di attivita' dei fondi chiusi fino al
31 dicembre 2003 continuano ad applicarsi le disposizioni
dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
nel testo in vigore alla predetta data.
13. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad euro
15.000.000 per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede con quota
parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo». ))