Art. 28. 
 
  Per acquistare  il  beneficio  della  durata  normale  dei  diritti
esclusivi di utilizzazione  economica,  la  rivelazione  deve  essere
fatta mediante  denuncia  all'Ufficio  della  proprieta'  letteraria,
scientifica ed artistica presso il Ministero della cultura  popolare,
secondo le disposizioni stabilite nel regolamento. 
 
  La denuncia di rivelazione e' pubblicata nelle forme  stabilite  da
dette disposizioni ed ha effetto a partire dalla  data  del  deposito
della denuncia di fronte ai  terzi  che  abbiano  acquistati  diritti
sull'opera come anonima o pseudonima.