Art. 29. 
 
  La  durata  dei  diritti  esclusivi  di   utilizzazione   economica
spettanti, a termini dell'art. 11, alle Amministrazioni dello  Stato,
al Partito  Nazionale  Fascista,  alle  Provincie,  ai  Comuni,  alle
Accademie, agli enti pubblici culturali nonche' agli enti privati che
non perseguano scopi di lucro, e' di vent'anni a partire dalla  prima
pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione e'
stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate  dalle
Accademie e dagli  altri  enti  pubblici  culturali  tale  durata  e'
ridotta  a  due  anni;   trascorsi   i   quali,   l'autore   riprende
integralmente la libera disponibilita' dei suoi scritti.