Art. 30. 
 
  Quando le parti o i volumi di una  stessa  opera  siano  pubblicati
separatamente,  in  tempi  diversi,  la   durata   dei   diritti   di
utilizzazione  economica,  che  sia  fissata  ad  anni,  decorre  per
ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno della pubblicazione. Le
frazioni di anno giovano all'autore. 
 
  Se si tratta di opera collettiva periodica, quale la rivista  o  il
giornale, la durata dei diritti e'  calcolata  egualmente  a  partire
dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli  fascicoli  o
numeri.