Art. 40. 
 
  Ad assicurare l'applicazione del presente decreto e'  istituito  un
Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo. 
 
  L'Alto Commissario e' nominato su deliberazione del  Consiglio  dei
Ministri, ed e' per la durata della carica equiparato  ai  magistrati
dell'ordine giudiziario di primo grado. 
 
  Egli e' assistito da alti commissari aggiunti per ciascuno dei rami
di sua competenza. 
 
  In caso di suo impedimento essi possono sostituirle ognuno  per  il
proprio ramo. 
 
  Essi sono nominati dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  su
proposta dell'Alto Commissario, o sono equiparati  ai  magistrati  di
terzo grado. 
 
  All'Alto  Commissariato  possono  essere  assegnati  commissari  in
numero non maggiore di  due  per  ogni  ramo,  nominati  nella  forma
prevista dal comma, precedente. 
 
  All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su  richiesta,
nominativa, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed  e'  posto
alla sua dipendenza un nucleo  di  polizia  giudiziaria  composto  di
personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e  della  guardia
di finanza. Degli uffici di segreteria possono essere chiamati  a  fa
parte anche estranei all'Amministrazione. 
 
  L'Alto Commissario  e  gli  uffici  dipendenti  possono  richiedere
l'opera della polizia giudiziaria, che e'  tenuta  ad  eseguirne  gli
ordini.