Art. 13. I comizi elettorali sono convocati con decreto Luogotenenziale, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. Qualora eccezionali circostanze inerenti all'attuale situazione in alcune zone di frontiera rendessero impossibile la convocazione in esse dei comizi elettorali, si potra' provvedere con successivo decreto alle elezioni suppletive. In tal caso, col decreto di cui al primo comma, saranno delimitate, anche nell'ambito di ciascun collegio, le circoscrizioni nelle quali l'elezione e' rinviata e sara' stabilito il numero dei deputati da eleggere nei collegi in cui la convocazione dei comizi e' fatta parzialmente. Dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno del decreto di convocazione al giorno stabilito per le elezioni devono decorrere almeno settanta giorni. I sindaci di tutti i comuni del Regno daranno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.