Art. 13. 
 
  I comizi elettorali sono convocati con decreto Luogotenenziale,  su
deliberazione del Consiglio dei Ministri. 
  Qualora eccezionali circostanze inerenti all'attuale situazione  in
alcune zone di frontiera rendessero impossibile  la  convocazione  in
esse dei comizi  elettorali,  si  potra'  provvedere  con  successivo
decreto alle elezioni suppletive. In tal caso, col decreto di cui  al
primo  comma,  saranno  delimitate,  anche  nell'ambito  di   ciascun
collegio, le circoscrizioni nelle  quali  l'elezione  e'  rinviata  e
sara' stabilito il numero dei deputati da eleggere nei collegi in cui
la convocazione dei comizi e' fatta parzialmente. 
  Dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del  Regno
del decreto di convocazione  al  giorno  stabilito  per  le  elezioni
devono decorrere almeno settanta giorni. 
  I sindaci di tutti i comuni del Regno daranno notizia  al  pubblico
del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.