Art. 15. 
 
  Le liste dei candidati  per  il  collegio  unico  nazionale  devono
essere presentate da. Non meno di dodici delegati effettivi di  liste
aventi lo stesso contrassegno che assumera' la lista per il  collegio
unico nazionale. 
  Ciascuna lista per il collegio unico nazionale deve comprendere  un
numero di candidati non superiore al numero delle  circoscrizioni,  I
candidati al collegio  unico  nazionale  devono  essere  compresi  in
almeno una lista circoscrizionale. 
  Nessun candidato puo' essere compreso in liste del  collegio  unico
nazionale e circoscrizionali portanti contrassegni  diversi,  ne'  in
piu' di tre  liste  circoscrizionali,  pena  la  nullita'  della  sua
elezione.