Art. 15. Le liste dei candidati per il collegio unico nazionale devono essere presentate da. Non meno di dodici delegati effettivi di liste aventi lo stesso contrassegno che assumera' la lista per il collegio unico nazionale. Ciascuna lista per il collegio unico nazionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero delle circoscrizioni, I candidati al collegio unico nazionale devono essere compresi in almeno una lista circoscrizionale. Nessun candidato puo' essere compreso in liste del collegio unico nazionale e circoscrizionali portanti contrassegni diversi, ne' in piu' di tre liste circoscrizionali, pena la nullita' della sua elezione.