Art. 16. Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella tabella A, allegata al presente decreto, non piu' tardi delle ore 16 del quarantacinquesimo giorno anteriore a quello della votazione, insieme con gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita, o documento equipollente, dei candidati e la dichiarazione firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Il sindaco inadempiente e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena e' diminuita della meta'. Il procuratore del Regno procede a giudizio direttissimo. La firma degli elettori, indicante il nome, cognome e paternita' del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune, nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione e' dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 1 per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di lire 100. Nessun elettore puo' sottoscrivere per piu' di una lista di candidati: il colpevole e' punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 10.000. Contro il colpevole il procuratore del Regno procede a giudizio direttissimo. Insieme con la lista, dev'essere presentato un modello di contrassegno, anche figurato, o dev'essere dichiarato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi e collegarsi con il collegio unico nazionale. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 20 e a presentare eventualmente la lista dei candidati al collegio unico nazionale per la utilizzazione dei voti residuali. La cancelleria del la Corte di appello o del Tribunale circoscrizionale deve rilasciare immediatamente ricevuta delle liste dei candidati presentate, delle designazioni dei delegati e secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista un numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta.