Art. 18. 
 
  La Corte di appello o il Tribunale, nella cui giurisdizione  e'  il
comune capoluogo  del  collegio,  esercita  le  funzioni  di  ufficio
centrale circoscrizionale, con l'intervento di tre magistrati, di cui
uno presiede,  nominati  dal  presidente  entro  dieci  giorni  dalla
pubblicazione del  decreto  di  convocazione  dei  comizi.  L'ufficio
predetto, entro dieci giorni dalla scadenza,  del  termine  stabilito
nel primo comma dell'articolo 16: 
    1) verifica se le liste siano state presentate in termine,  siano
sottoscritte dal numero  di  elettori  prescritto  e  comprendano  il
numero minimo dei candidati indicato nell'art. 14;, dichiara invalide
le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce ai limite
prescritto  quelle  contenenti  un  numero  eccedente  di  candidati,
cancellando gli ultimi nomi; 
    2) ricusa i contrassegni identici o facilmente  confondibili  con
contrassegni di  altre  liste  presentate,  dando  la  preferenza  ai
contrassegni che fossero stati precedentemente depositati  presso  il
Ministero  dell'interno  e  invita,  i  rappresentanti  delle   liste
interessate a presentare entro 48 ore il nuovo contrassegno; 
    3) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i  quali  manchi
la prescritta accettazione, e di quelli che non abbiano  compiuto  25
anni al giorno della elezione; 
    4) cancella i nomi dei candidati  compresi  in  altra  lista  giu
presentata; 
    5) assegna un numero a ciascuna lista ammessa,  secondo  l'ordine
di presentazione; 
    6) assegna un numero ai  singoli  candidati  di  ciascuna  lista,
secondo l'ordine in cui vi sono iscritti; 
    7)  provvede,  per  mezzo  della  prefettura  del  capoluogo  del
collegio, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e  numero
d'ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso  ai  sindaci
dei comuni  del  collegio,  i  quali  provvedono  alla  pubblicazione
nell'albo pretorio ed in altri luoghi  pubblici  entro  il  ventesimo
giorno anteriore alla data delle elezioni. Cinque  copie  di  ciascun
manifesto devono essere consegnata ai presidenti dei  singoli  uffici
elettorali:  una  a  disposizione  dell'ufficio  e   le   altre   per
l'affissione nella sala della votazione a norma dell'art. 39; 
    8)  trasmette   immediatamente   all'autorita',   designata   dal
Ministero dell'interno le liste definitive e i contrassegni relativi,
perche' siano stampati nelle schede.