Art. 18. La Corte di appello o il Tribunale, nella cui giurisdizione e' il comune capoluogo del collegio, esercita le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale, con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. L'ufficio predetto, entro dieci giorni dalla scadenza, del termine stabilito nel primo comma dell'articolo 16: 1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e comprendano il numero minimo dei candidati indicato nell'art. 14;, dichiara invalide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce ai limite prescritto quelle contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi; 2) ricusa i contrassegni identici o facilmente confondibili con contrassegni di altre liste presentate, dando la preferenza ai contrassegni che fossero stati precedentemente depositati presso il Ministero dell'interno e invita, i rappresentanti delle liste interessate a presentare entro 48 ore il nuovo contrassegno; 3) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione, e di quelli che non abbiano compiuto 25 anni al giorno della elezione; 4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista giu presentata; 5) assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione; 6) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti; 7) provvede, per mezzo della prefettura del capoluogo del collegio, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d'ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai sindaci dei comuni del collegio, i quali provvedono alla pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il ventesimo giorno anteriore alla data delle elezioni. Cinque copie di ciascun manifesto devono essere consegnata ai presidenti dei singoli uffici elettorali: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione a norma dell'art. 39; 8) trasmette immediatamente all'autorita', designata dal Ministero dell'interno le liste definitive e i contrassegni relativi, perche' siano stampati nelle schede.