Art. 19. La Corte di cassazione, composta da un presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal primo, presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito nel primo comma dell'art. 17: 1) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di delegati di lista prescritto, e riduce al limite stabilito quelle contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi; 2) cancella dalle liste i nomi dei candidati pei quali manchi la prescritta accettazione e di quelli che non abbiano compiuto 25 anni al giorno dell'elezione; 3) verifica se i candidati al collegio unico nazionale siano compresi in almeno una lista circoscrizionale; 4) provvede per mezzo del Ministero dell'interno a pubblicare le liste con il relativo contrassegno nella Gazzetta Ufficiale e a comunicarle alle prefetture dei capoluoghi dei collegi circoscrizionali, perche' ne diano notizia all'ufficio centrale circoscrizionale.