Art. 20. 
 
  Con dichiarazione scritta su  carta  libera  e  autenticata  da  un
notaio o da un  sindaco  della  circoscrizione,  i  delegati  di  cui
all'art. 16, o persone da essi autorizzate in forma autentica,  hanno
diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione e alla Corte di
appello o al Tribunale circoscrizionale, due rappresentanti della. 
  lista: uno effettivo e  l'altro  supplente,  scegliendoli  fra  gli
elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto
di designazione dei rappresentanti  e'  presentato  alla  cancelleria
della  pretura,  nella  cui  circoscrizione  ha   sede   la   sezione
elettorale,  entro  l'ottavo  giorno  antecedente  a   quello   delle
elezioni. 
  La cancelleria ne rilascera' ricevuta e provvedera' all'invio delle
singole designazioni alla segreteria delle sezioni. 
  L'atto di  designazione  dei  rappresentanti  presso  la  Corte  di
appello o il Tribunale circoscrizionale e' presentato, entro  le  ore
12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della Corte
di appello o del Tribunale circoscrizionale,  la  quale  ne  rilascia
ricevuta. 
  Il  rappresentante  di  ogni  lista  di  candidati  ha  diritto  di
assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale,  sedendo  al
tavolo dell'ufficio stesso o in prossimita', ma sempre in  luogo  che
gli permetta di seguire  le  operazioni  elettorali,  e  potra'  fare
inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni. 
  Il presidente, uditi gli scrutatori, potra' con ordinanza  motivata
fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza  o
che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il  regolare
procedimento delle operazioni elettorali.