Art. 21. Entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del sindaco, saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno da quello della pubblicazione dei decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando, che sara' staccato dal presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto. Per l'elettore residente nel comune, la consegna del certificato e' effettuata a domicilio ed e' constatata mediante ricevuta dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio con lui convivente. Quando il certificato sia rifiutato o la persona, alla quale e' fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione. Per gli elettori residenti fuori del comune, i certificati sono rimessi dall'ufficio comunale, per tramite del sindaco del comune di loro residenza, se questa sia conosciuta. Per i militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio fuori del comune nelle cui liste sono iscritti, i comandanti dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguirne poi, immediatamente, la consegna agli interessati. Gli elettori, dal trentesimo giorno antecedente sino a quello dell'elezione compreso, possono personalmente ritirare il certificato d'iscrizione nella lista elettorale, se non io abbiano ricevuto: della consegna si fa annotazione in apposito registro. Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino a tutto il giorno delle elezioni, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale dev'essere dichiarato che trattasi di duplicato. Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della commissione elettorale, previ sommari accertamenti, puo' nominare un commissario che intervenga presso il comune per la distribuzione dei certificati. Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale rimarra' aperto quotidianamente, anche nel giorni festivi, dal trentesimo giorno antecedente le elezioni e nei giorno stesso delle elezioni, almeno dalle ore nove alle diciannove. I comandanti di reparti militari, il sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione del certificati che violino le presenti disposizioni sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 3000 a lire 10.000. Il procuratore del Regno procede a giudizio direttissimo.