Art. 23. 
 
  Nelle ore antimeridiane del giorno  che  precede  le  elezioni,  il
sindaco provvede a far  consegnare  al  presidente  di  ogni  ufficio
elettorale: 
    1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione; 
    2)  un  esemplare  della  lista  degli  elettori  della  sezione,
autenticata dalla commissione elettorale e un estratto di tale lista,
autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario  comunale,
per l'affissione; 
    3) cinque copie del manifesto contenente le liste  dei  candidati
della circoscrizione: una copia rimane  a  disposizione  dell'ufficio
elettorale  e  le  altre  devono  essere  affisse  nella  sala  della
votazione; 
    4) i verbali di nomina degli scrutatori; 
    5) il pacco delle schede che al  sindaco  sara'  stato  trasmesso
sigillato dalla prefettura, con  indicazione  sull'involucro  esterno
del numero delle schede contenute; 
    6)  due  urne  del  tipo  descritto  nell'art.  25  destinate   a
contenere: la prima, le  schede  da  consegnarsi  agli  elettori;  la
seconda, quelle restituite da essi dopo espresso il voto; 
    7) congruo numero di matite copiative per il voto.