Art. 23. Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale: 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione; 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione; 3) cinque copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione; 4) i verbali di nomina degli scrutatori; 5) il pacco delle schede che al sindaco sara' stato trasmesso sigillato dalla prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute; 6) due urne del tipo descritto nell'art. 25 destinate a contenere: la prima, le schede da consegnarsi agli elettori; la seconda, quelle restituite da essi dopo espresso il voto; 7) congruo numero di matite copiative per il voto.