Art. 24. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni collegio; sono formate a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B, allegata al presente decreto, e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'ultimo comma dell'art. 16. Le schede 3 dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate. Nella parte centrale, saranno tracciate le linee orizzontali sufficienti a contenere i voti di preferenza. Sono vietati altri segni o indicazioni.