Art. 24. 
 
  Le schede sono di carta consistente, di tipo unico  e  di  identico
colore  per  ogni  collegio;  sono  formate  a  cura  del   Ministero
dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello  descritto
nella tabella B, allegata  al  presente  decreto,  e  riproducono  in
fac-simile i contrassegni di tutte le liste  regolarmente  presentate
nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'ultimo
comma dell'art. 16. 
  Le schede 3 dovranno pervenire agli uffici  elettorali  debitamente
piegate. 
  Nella  parte  centrale,  saranno  tracciate  le  linee  orizzontali
sufficienti a contenere i voti  di  preferenza.  Sono  vietati  altri
segni o indicazioni.