Art. 25. I bolli delle sezioni, di tipo Identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella C, allegata al presente decreto, sono forniti dal Ministero dell'interno. Le urne, fornite dal Ministero stesso, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle D ed E, allegate al presente decreto. In ogni sezione devono essere usate urne di un sola modello.