Art. 25. 
 
  I bolli delle sezioni, di  tipo  Identico,  con  numerazione  unica
progressiva conforme al modello descritto nella tabella  C,  allegata
al presente decreto, sono forniti dal Ministero dell'interno. 
  Le  urne,  fornite  dal   Ministero   stesso,   devono   avere   le
caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle
D ed E, allegate al presente decreto. 
  In ogni sezione devono essere usate urne di un sola modello.