Art. 27. 
 
  In ciascuna sezione e' costituito un ufficio  elettorale,  composto
di un presidente, di cinque scrutatori, dei  quali  il  piu'  anziano
assume le funzioni  di  vice  presidente,  e  di  un  segretario.  Il
presidente e' designato dal. 
  Primo presidente della Corte di appello competente  per  territorio
fra i magistrati, gli avvocati e  procuratori  dell'avvocatura  dello
Stato, che esercitano il  loro  ufficio  nel  distretto  della  Corte
stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari
appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie,
i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a  giudizio  del
primo presidente, siano idonei all'ufficio, esclusi i dipendenti  dai
Ministeri  dell'interno,  delle  poste  e  telecomunicazioni  e   dei
trasporti, ed altresi' gli appartenenti a Forze armate in servizio. 
  Presso la cancelleria di ciascuna Corte di appello, sara' tenuto ai
corrente, con le norme  da  stabilirsi  dal  Ministero  di  grazia  e
giustizia d'accordo con quello dell'interno,  un  elenco  di  persone
idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale. 
  In caso di impedimento del presidente che sopravvenga in condizioni
tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza
il sindaco o un suo delegato. 
  L'enumerazione di queste categorie, salvo  quella  dei  magistrati,
non implica ordine di precedenza per la designazione. 
  Delle designazioni e' data notizia ai magistrati ed ai  cancellieri
e vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari, per mezzo dei
rispettivi  capi   gerarchici;   agli   altri   designati,   mediante
notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari  di  pretura  o
dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali. 
  Al presidente dell'ufficio elettorale  dev'essere  corrisposto  dal
comune, nel  quale  l'ufficio  stesso  ha  sede,  il  trattamento  di
missione dovuto agli impiegati dello Stato di grado V,  a  norma  del
decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320.