Art. 28. Fra, il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, la giunta comunale, sentiti i rappresentanti di lista, se gia' designati, procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori del comune che siano idonei alle funzioni di scrutatore, esclusi sempre i candidati. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimita', ciascun membro della giunta votera' per due nomi e si proclameranno eletti coloro che avranno ottenuto un maggior numero di voti. A parita' di voti, sara' proclamato eletto l'anziano di eta'. Se il comune sia retto da un commissario, questi procede, sentiti i rappresentanti di lista, se gia' designati, alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale. Ai nominati, il sindaco o il commissario notifica nel piu' breve termine, e al piu' tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. A ciascuno degli scrutatori il comune, nel quale ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere l'onorario giornaliero di lire 300.