Art. 28. 
 
  Fra, il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le  elezioni,  in
pubblica adunanza,  preannunziata  due  giorni  prima  con  manifesto
affisso nell'albo pretorio del comune, la giunta comunale, sentiti  i
rappresentanti di lista, se gia' designati, procede alla nomina degli
scrutatori tra gli elettori del comune che siano idonei alle funzioni
di scrutatore, esclusi sempre i candidati. 
  Qualora la nomina non sia fatta ad unanimita', ciascun membro della
giunta votera' per due nomi e  si  proclameranno  eletti  coloro  che
avranno ottenuto un maggior numero di voti. A parita' di voti,  sara'
proclamato eletto l'anziano di eta'. 
  Se il comune sia retto da un commissario, questi procede, sentiti i
rappresentanti  di  lista,  se  gia'  designati,  alla  nomina  degli
scrutatori con l'assistenza del segretario comunale. 
  Ai nominati, il sindaco o il commissario notifica  nel  piu'  breve
termine, e al piu' tardi non oltre  il  sesto  giorno  precedente  le
elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario  o
di un messo comunale. 
  A ciascuno degli scrutatori il comune, nel quale ha sede  l'ufficio
elettorale, deve corrispondere l'onorario giornaliero di lire 300.