Art. 29. 
 
  Il  segretario  del  seggio  e'  scelto,  prima   dell'insediamento
dell'ufficio elettorale, dal presidente di  esso,  fra  gli  elettori
residenti nel comune che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente
nello categorie seguenti: 
    1) funzionari appartenenti al personale delle  cancellerie  degli
uffici giudiziari; 
    2) notai; 
    3) impiegati o pensionati dello Stato e degli enti locali; 
    4) ufficiali giudiziari. 
  Al segretario dev'essere corrisposto dal comune,  in  cui  ha  sede
l'ufficio elettorale, l'onorario giornaliero di lire 300 se vi abita,
o, in  caso  diverso,  il  trattamento  di  missione  spettante  agli
impiegati dello Stato di grado VII, a norma del  decreto  legislativo
Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320. 
  Il processo verbale e' redatto dal segretario in due  esemplari,  e
in esso dev'essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dal
presente decreto. Il processo verbale e' atto pubblico.