Art. 29. Il segretario del seggio e' scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso, fra gli elettori residenti nel comune che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente nello categorie seguenti: 1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie degli uffici giudiziari; 2) notai; 3) impiegati o pensionati dello Stato e degli enti locali; 4) ufficiali giudiziari. Al segretario dev'essere corrisposto dal comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, l'onorario giornaliero di lire 300 se vi abita, o, in caso diverso, il trattamento di missione spettante agli impiegati dello Stato di grado VII, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320. Il processo verbale e' redatto dal segretario in due esemplari, e in esso dev'essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dal presente decreto. Il processo verbale e' atto pubblico.