Art. 32. 
 
  Salvo  le  maggiori  pene  stabilite  dall'art.  77  pel  caso  ivi
previsto, coloro che, essendo designati  all'ufficio  di  presidente,
scrutatore e segretario,  senza  giustificato  motivo,  rifiutino  di
assumerlo o non si trovino presenti  all'atto  dell'insediamento  del
seggio, sono puniti con la multa da  lire  3000  a  lire  5000.  Alla
stessa sanzione  sono  soggetti  i  membri  dell'ufficio  che,  senza
giustificato motivo, si allontanino  prima  che  abbiano  termine  le
operazioni elettorali. 
  Per i reati previsti dal presente articolo si  procede  a  giudizio
direttissimo.