Art. 22. 
 
  Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
i prefetti, sentito l'ufficio sanitario provinciale, nomineranno  per
ciascuno degli Ordini e Collegi  dei  sanitari  della  provincia  una
Commissione  straordinaria  composta  di  tre  membri,  iscritti   ai
rispettivi albi, con l'incarico di amministrare gli Ordini o  Collegi
fino a quando non saranno eletti i Consigli direttivi. Tale  elezione
dovra' essere compiuta non oltre il termine di due mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto. 
  Nelle provincie nelle quali, per iniziativa delle autorita'  locali
o degli iscritti agli albi professionali, risultino gia'  costituiti,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli degli
Ordini o Collegi,  questi  continueranno  ad  esercitare  le  proprie
funzioni, fino alla elezione del nuovo Consiglio direttivo che dovra'
essere compiuta non oltre il  termine  di  due  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto.