Art. 26. 
 
  Fino  a  quando  non  verra'  provveduto  alla  ricostituzione  del
Consiglio superiore di sanita', in luogo  del  membro  del  Consiglio
stesso,  il  segretario  generale  presso  l'Alto  Commissariato  per
l'igiene e la sanita' pubblica fa parte della Commissione centrale di
cui all'art. 17.