Art. 28. Con il regolamento di esecuzione del presente decreto, il Governo provvedera' a dettare le norme relative alla elezione dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi provinciali e dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali, alla tenuta degli albi, alle iscrizioni ed alle cancellazioni degli albi stessi, alla riscossione ed erogazione dei contributi, alla gestione amministrativa e contabile degli Ordini, Collegi e Federazioni, alle sanzioni ed ai procedimenti disciplinari, ai ricorsi ed alla procedura davanti alla Commissione centrale, nonche' a quanto altro possa occorrere per l'applicazione del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 13 settembre 1946; DE NICOLA Da GASPERI - GULLO - GONELLA - D'ARAGONA Visto, il Guardasigilli: GULLO Registrato alla Corte del conti, addi' 18 ottobre 1946 Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 74. - FRASCA