Art. 28. 
 
  Con il regolamento di esecuzione del presente decreto,  il  Governo
provvedera' a dettare le norme relative alla elezione dei  componenti
dei Consigli direttivi degli  Ordini  e  Collegi  provinciali  e  dei
Comitati centrali delle  Federazioni  nazionali,  alla  tenuta  degli
albi, alle iscrizioni ed alle cancellazioni degli albi  stessi,  alla
riscossione   ed   erogazione   dei   contributi,    alla    gestione
amministrativa e contabile degli Ordini, Collegi e Federazioni,  alle
sanzioni  ed  ai  procedimenti  disciplinari,  ai  ricorsi  ed   alla
procedura davanti alla Commissione centrale, nonche' a  quanto  altro
possa occorrere per l'applicazione del presente decreto. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato  sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato. 
 
  Dato a Roma, addi' 13 settembre 1946; 
 
                              DE NICOLA 
 
                                                 Da GASPERI - GULLO - 
                                                  GONELLA - D'ARAGONA 
 
Visto, il Guardasigilli: GULLO 
  Registrato alla Corte del conti, addi' 18 ottobre 1946 
  Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 74. - FRASCA