Art. 19. Il Consiglio regionale e' eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale. Il numero dei consiglieri regionali e in ragione di uno ogni quindicimila abitanti o frazione superiore a settemila e cinquecento abitanti, calcolati in base alla popolazione risultante dall'ultimo censimento secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica. Il territorio della Regione e' ripartito nei collegi provinciali di Trento e Bolzano. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo puo' essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo ininterrotto non superiore a tre anni.