Art. 19.

  Il  Consiglio  regionale  e'  eletto con sistema proporzionale ed a
suffragio  universale  diretto  e segreto, secondo le norme stabilite
con legge regionale.
  Il  numero  dei  consiglieri  regionali  e  in  ragione di uno ogni
quindicimila  abitanti o frazione superiore a settemila e cinquecento
abitanti,  calcolati  in base alla popolazione risultante dall'ultimo
censimento   secondo  i  dati  ufficiali  dell'Istituto  centrale  di
statistica.
  Il territorio della Regione e' ripartito nei collegi provinciali di
Trento e Bolzano.
  Per l'esercizio del diritto elettorale attivo puo' essere stabilito
il  requisito  della  residenza  nel  territorio della Regione per un
periodo ininterrotto non superiore a tre anni.