Art. 24.

  Il  Consiglio  regionale  elegge  nel  suo  seno  il Presidente, il
vice-presidente ed i segretari.
  Il Presidente ed il vice-presidente durano in carica un biennio.
  Nel  primo  biennio  del  funzionamento  del Consiglio regionale il
Presidente  e'  eletto  tra  i  consiglieri appartenenti al gruppo di
lingua  italiana ed il vice presidente tra i consiglieri appartenenti
al  gruppo  di  lingua  tedesca; nel secondo biennio il Presidente e'
eletto  tra  i  consiglieri  appartenenti a quest'ultimo gruppo ed il
vice-presidente tra quelli appartenenti al primo gruppo.
  In  caso  di  dimissioni  di  morte  del  Presidente  del Consiglio
regionale,  il  Consiglio provvede all'elezione del nuovo Presidente,
da   scegliere   nel  gruppo  linguistico  al  quale  apparteneva  il
Presidente  dimissionario  o  deceduto. La nomina deve avvenire nella
prima successiva seduta ed e' valida fino allo scadere del biennio in
corso.
  Il  vice-presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso
di assenza o di impedimento.