Art. 27. Il Consiglio regionale puo' essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Il Consiglio puo' altresi' essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per dimissioni o impossibilita' di formazione di una maggioranza, non sia in grado di funzionare. Lo scioglimento e' disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita, salvo i casi di urgenza, la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Con lo stesso decreto di scioglimento e' nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti fra i cittadini eleggibili al Consiglio regionale. La Commissione elegge nel suo seno il presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale. La commissione indice le elezioni del Consiglio regionale entro tre mesi ed adotta i provvedimenti di competenza della Giunta regionale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia ove non siano ratificati dal Consiglio regionale, entro un mese dalla sua convocazione. Il nuovo Consiglio e' convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni. In caso di scioglimento di un Consiglio provinciale si procede ad elezione suppletiva dei consiglieri regionali della circoscrizione provinciale interessata. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consiglieri regionali fino all'elezione preveduta nel comma precedente.