Art. 27.

  Il  Consiglio  regionale  puo'  essere  sciolto  quando compia atti
contrari  alla  Costituzione  o  gravi  violazioni  di  legge  o  non
sostituisca  la  Giunta  o  il  suo  Presidente  che abbiano compiuto
analoghi atti o violazioni.
  Il  Consiglio puo' altresi' essere sciolto per ragioni di sicurezza
nazionale  o quando, per dimissioni o impossibilita' di formazione di
una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
  Lo  scioglimento  e'  disposto  con decreto motivato del Presidente
della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentita,  salvo i casi di urgenza, la Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
  Con  lo  stesso decreto di scioglimento e' nominata una commissione
di  tre  membri,  dei  quali  uno  di  lingua  tedesca,  scelti fra i
cittadini  eleggibili  al  Consiglio regionale. La Commissione elegge
nel  suo  seno  il  presidente, il quale esercita le attribuzioni del
Presidente  della Giunta regionale. La commissione indice le elezioni
del  Consiglio  regionale entro tre mesi ed adotta i provvedimenti di
competenza   della   Giunta   regionale   e   quelli   di   carattere
improrogabile.  Questi ultimi perdono la loro efficacia ove non siano
ratificati   dal   Consiglio  regionale,  entro  un  mese  dalla  sua
convocazione.
  Il  nuovo  Consiglio  e'  convocato  dalla  commissione entro venti
giorni dalle elezioni.
  In  caso  di scioglimento di un Consiglio provinciale si procede ad
elezione  suppletiva  dei  consiglieri regionali della circoscrizione
provinciale interessata.
  I  componenti  del  Consiglio  provinciale  disciolto continuano ad
esercitare  le  funzioni  di  consiglieri regionali fino all'elezione
preveduta nel comma precedente.