Art. 28.

  Il  Consiglio regionale e' convocato dal suo Presidente in sessione
ordinaria  nella  prima  settimana  di  ogni  semestre e, in sessione
straordinaria, a richiesta della Giunta regionale o del Presidente di
questa,  oppure  a  richiesta  di almeno un quinto dei consiglieri in
carica, nonche' nei casi previsti dal presente Statuto.