Art. 29.

  Nelle  materie  non  appartenenti alla competenza della Regione, ma
che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale
puo'  emettere  voti  e  formulare  progetti. Gli un e gli altri sono
inviati  dal  Presidente  della  Giunta  regionale  al Governo per la
presentazione  alle  Camere  e sono trasmessi in copia al Commissario
del Governo.