Art. 30.

  La  Giunta  regionale  e'  composta  del  Presidente  della  Giunta
regionale, che la presiede, e di assessori effettivi e supplenti.
  Il  Presidente  e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale
nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.
  La   composizione   della  Giunta  regionale  deve  adeguarsi  alla
consistenza  dei  gruppi  linguistici  quali  sono rappresentanti nel
Consiglio della Regione.
  Gli  assessori  supplenti  sono chiamati a sostituire gli effettivi
nelle  rispettive  attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico
il quale appartengono sostituiti.
  Il  Consiglio  regionale  stabilisce  quale  degli  assessori  deve
sostituire  il  Presidente  in  caso di sua assenza o di impedimento.
((La  giunta  regionale  e'  composta  del  presidente,  di  due vice
presidenti e di assessori effettivi e supplenti.
  Il  presidente,  i  vice presidenti e gli assessori sono eletti dal
consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza
assoluta.
  La   composizione   della  giunta  regionale  deve  adeguarsi  alla
consistenza  dei  gruppi  linguistici  quali  sono  rappresentati nel
consiglio della regione. I vice presidenti appartengono uno al gruppo
linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco.
  Il  presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in
caso di assenza o impedimento.
  Gli  assessori  supplenti  sono chiamati a sostituire gli effettivi
nelle  rispettive  attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico
al quale appartengono i sostituiti.))