Art. 32.

  Il  Presidente  della  Giunta  regionale  o  gli  assessori che non
adempiano  agli  obblighi  stabiliti  dalla  legge  sono revocati dal
Consiglio regionale.
  Se   il   Consiglio  regionale  non  provvede,  si  fa  luogo  allo
scioglimento del Consiglio stesso ai sensi dell'art. 27.