Art. 38.

  La  Giunta  regionale  e' l'organo esecutivo della Regione. Ad essa
spettano:
    1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio regionale;
    2)   l'attivita'  amministrativa  per  gli  affari  di  interesse
regionale;
    3)  l'amministrazione  del  patrimonio  della  Regione nonche' il
controllo  sulla  gestione,  a mezzo di aziende speciali, dei servizi
pubblici regionali di natura industriale o commerciale;
    4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o
da altre disposizioni;
    5)  l'adozione  in caso di urgenza di provvedimenti di competenza
del  Consiglio,  da  sottoporsi  per  la ratifica al Consiglio stesso
nella sua prima, seduta successiva.