Art. 20.

Comunicato   preventivo   per  la  diffusione  di  messaggi  politici
                elettorali su quotidiani e periodici

  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana,  gli  editori  di  quotidiani  e  periodici  che  intendano
diffondere  a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima
delle  elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge
22  febbraio  2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a
dare  notizia  dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito
comunicato   pubblicato   sulla   stessa   testata  interessata  alla
diffusione  di  messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica
si  tiene  conto  della  data  di effettiva distribuzione, desumibile
dagli  adempimenti  di deposito delle copie d'obbligo e non di quella
di copertina. Ove in ragione della periodicita' della testata non sia
stato  possibile  pubblicare  sulla  stessa  nel  termine predetto il
comunicato  preventivo,  la  diffusione dei messaggi non potra' avere
inizio  che  dal  numero successivo a quello recante la pubblicazione
del  comunicato  sulla  testata,  salvo  che  il comunicato sia stato
pubblicato,  nel  termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su
altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
  2.  Il  comunicato  preventivo  deve essere pubblicato con adeguato
rilievo,  sia  per  collocazione,  sia per modalita' grafiche, e deve
precisare le condizioni generali dell'accesso, nonche' l'indirizzo ed
il  numero  di  telefono  della redazione della testata presso cui e'
depositato   un   documento  analitico,  consultabile  su  richiesta,
concernente:
    a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con
puntuale  indicazione  del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo
giorno  di  pubblicazione  entro  il quale gli spazi medesimi possono
essere prenotati;
    b) le  tariffe  per  l'accesso  a tali spazi, quali autonomamente
determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni
di gratuita';
    c) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico
rilevante  per  la  fruizione degli spazi medesimi, in particolare la
definizione  del  criterio di accettazione delle prenotazioni in base
alla loro progressione temporale.
  3.  Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli
spazi  per  messaggi  politici  elettorali  le condizioni di migliore
favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
  4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo documentale, su
richiesta  dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate
per l'accesso agli spazi in questione, nonche' i listini in relazione
ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
  5.  Nel  caso  di  edizioni  locali  o comunque di pagine locali di
testate  a  diffusione  nazionale,  tali  intendendosi  ai  fini  del
presente  atto  le  testate  con  diffusione pluriregionale, dovranno
indicarsi  distintamente  le tariffe praticate per le pagine locali e
le  pagine nazionali, nonche', ove diverse, le altre modalita' di cui
al comma 2.
  6.  La  pubblicazione  del  comunicato preventivo di cui al comma 1
costituisce  condizione  per  la  diffusione  dei  messaggi  politici
elettorali  nel  periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di
mancato  rispetto  del  termine  a  tale fine stabilito nel comma 1 e
salvo  quanto  previsto nello stesso comma per le testate periodiche,
la  diffusione  dei  messaggi  puo'  avere  inizio dal secondo giorno
successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.