Art. 21.

Pubblicazione   di  messaggi  politici  elettorali  su  quotidiani  e
                              periodici

  1.  I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22
febbraio  2000,  n.  28,  devono essere riconoscibili, anche mediante
specifica  impaginazione  in  spazi  chiaramente evidenziati, secondo
modalita'  uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura
«messaggio   elettorale»  con  l'indicazione  del  soggetto  politico
committente.
  2.  Sono  vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da
quelle  elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000,
n. 28.