Art. 35. Accettazione 1. L'accettazione delle scommesse multiple libere con riferimento alla quota del totalizzatore, come definite dall'art. 5 del decreto interministeriale 3 giugno 2004, ha termine alla partenza della prima corsa, in ordine di tempo, tra quelle considerate nella scommessa. A tal fine i concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche adeguano i propri sistemi ai programmi informatici stabiliti dall'amministrazione finanziaria. 2. Eventuali scommesse per le quali, dall'orario di emissione delle ricevute, risultino corse gia' partite al momento dell'accettazione saranno considerate nulle per i termini delle corse gia' partite e valide per i rimanenti termini, purche' i termini validi non scendano sotto il minimo previsto dall'art. 5 del decreto interministeriale 3 giugno 2004; in tale caso la scommessa viene rimborsata.