Art. 35.
                            Accettazione

  1.  L'accettazione  delle scommesse multiple libere con riferimento
alla  quota  del totalizzatore, come definite dall'art. 5 del decreto
interministeriale 3 giugno 2004, ha termine alla partenza della prima
corsa,  in ordine di tempo, tra quelle considerate nella scommessa. A
tal  fine  i  concessionari  del servizio di raccolta delle scommesse
ippiche  adeguano i propri sistemi ai programmi informatici stabiliti
dall'amministrazione finanziaria.
  2. Eventuali scommesse per le quali, dall'orario di emissione delle
ricevute,  risultino  corse gia' partite al momento dell'accettazione
saranno  considerate  nulle  per i termini delle corse gia' partite e
valide per i rimanenti termini, purche' i termini validi non scendano
sotto  il  minimo  previsto dall'art. 5 del decreto interministeriale
3 giugno 2004; in tale caso la scommessa viene rimborsata.