Art. 37. Determinazione delle quote 1. La vincita da pagare allo scommettitore e' determinata moltiplicando l'importo scommesso per il prodotto ottenuto moltiplicando tra loro le quote pagate dal totalizzatore per gli eventi corrispondenti a quelli considerati nella multipla libera. 2. Per la definizione della vincita, nel prodotto delle quote tra loro sono conservati i decimali; fino a sei, il troncamento al secondo decimale avviene sul prodotto finale prima di procedere alla moltiplicazione dello stesso per l'importo scommesso. 3. Nel caso non fosse disponibile per un termine della scommessa la quota del totalizzatore per mancanza di vincitori, la quota convenzionale fissa da considerare per la scommessa multipla libera e' pari a 50,00. 4. Qualora per un termine della multipla non fosse disponibile la quota del totalizzatore per motivi tecnici inerenti alla totalizzazione delle scommesse e comunque diversi da quello previsto al comma 3, tale termine della multipla libera e' considerato nullo.