Art. 37.
                     Determinazione delle quote

  1.   La   vincita  da  pagare  allo  scommettitore  e'  determinata
moltiplicando   l'importo   scommesso   per   il   prodotto  ottenuto
moltiplicando  tra  loro  le  quote  pagate dal totalizzatore per gli
eventi corrispondenti a quelli considerati nella multipla libera.
  2.  Per  la definizione della vincita, nel prodotto delle quote tra
loro  sono  conservati  i  decimali;  fino  a  sei, il troncamento al
secondo  decimale avviene sul prodotto finale prima di procedere alla
moltiplicazione dello stesso per l'importo scommesso.
  3. Nel caso non fosse disponibile per un termine della scommessa la
quota   del   totalizzatore  per  mancanza  di  vincitori,  la  quota
convenzionale  fissa  da considerare per la scommessa multipla libera
e' pari a 50,00.
  4.  Qualora  per un termine della multipla non fosse disponibile la
quota   del   totalizzatore   per   motivi   tecnici   inerenti  alla
totalizzazione  delle scommesse e comunque diversi da quello previsto
al comma 3, tale termine della multipla libera e' considerato nullo.