Art. 38.
                          Quote di prelievo

  1.  La  quota  di  prelievo  per  le  scommesse multiple libere con
riferimento  alle  quote  del  totalizzatore  e'  equiparata a quella
stabilita  dal  decreto  15 febbraio 1999 per la scommessa multipla a
quota  fissa  commisurata al numero di eventi determinati dalle corse
convalidate.