Art. 89.

  Il  ripristino  del  diritto  a  fregiarsi  delle medaglie al valor
militare  comporta  la  riattivazione  del  pagamento al decorato del
soprassoldo,  dalla  data  in  cui  il  ripristino  ha effetto, verso
contemporanea  cessazione  ed  imputazione  delle somme eventualmente
corrisposte a favore dei congiunti.