Art. 90.

  Di  tutti  i  provvedimenti  che  abbiano,  comunque, influenza sul
pagamenti  del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare di
cui  sono  insigniti  i militari in congedo e gli estranei alle forze
militari,  l'Amministrazione  competente da' notizia al Ministero del
tesoro, per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.
  La cessazione o la riattivazione del pagamento del soprassoldo deve
sempre  avere la stessa decorrenza della perdita, della sospensione o
del riacquisto.